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Il condomino vittima di stalking: La corte di cassazione chiarisce

art. 612-bis c.p. - sentenza n. 20386/2025


Dossier 209 – 01/09/2025 – Spinoso
Il condomino vittima di stalking: La corte di cassazione chiarisce

1. Contesto e Problema
L'articolo affronta il fenomeno dello stalking condominiale, un reato in forte crescita. In un contesto di "semi-convivenza" come il condominio, conflitti su rumori, spazi comuni e rapporti interpersonali possono degenerare in comportamenti persecutori, basati su rancori e desiderio di rivalsa, che sfociano in veri e propri atti di stalking.

2. Il Reato di Stalking (Art. 612-bis c.p.)
- È stato introdotto nel 2009 con la Legge n. 38.
- Per configurare il reato sono necessarie condotte reiterate (non un singolo episodio) di minaccia o molestia.
- Tali condotte devono causare uno dei seguenti eventi:
- Un perdurante e grave stato d'ansia o di paura.
- Un fondato timore per la propria incolumità o quella di un familiare/persona legata da relazione affettiva.
- Una costrizione a modificare le proprie abitudini di vita.

3. La Questione Giuridica: Chi è la Vittima?
Il problema centrale è se gli atti persecutori, pur rivolti inizialmente verso uno o pochi condòmini, possano considerarsi commessi nei confronti dell'intero condominio, a causa del clima di tensione e paura che si diffonde in tutto l'edificio.

4. La Sentenza della Cassazione (n. 20386/2025)
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale:
- NO allo "stalking del condominio": Il reato di stalking non può essere genericamente attribuito all'intero condominio.
- Accertamento specifico e individuale: Per ogni condomino che si ritiene vittima, il giudice deve verificare concretamente e specificamente che le condotte dell'imputato abbiano causato proprio a lui uno degli eventi tipici richiesti dalla legge (stato d'ansia, timore per l'incolumità, alterazione delle abitudini di vita).
- Il "clima di paura" non basta: Il fatto che ci sia un'atmosfera di preoccupazione diffusa, genericamente riferita (es. dall'amministratore), non è sufficiente per condannare l'autore per stalking verso tutti i condòmini.

5. Conclusione e Principio Chiave
La sentenza chiarisce che, sebbene le condotte persecutorie in condominio possano avere ripercussioni emotive su tutti i residenti, dal punto di vista penale l'accertamento del reato deve essere puntuale e individuale.
Non si può condannare per stalking verso un "ente condominio" astratto, ma solo verso singole persone fisiche per le quali sia stato rigorosamente provato il danno psichico o la modifica coatta delle abitudini di vita.

Generato con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 209/2025 – Antonino Spinoso - Avvocato, Consulente legale ANACI Roma.


Dossier condominio 209/2025


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