Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla impugnazione della delibera dell'assemblea in sede di opposizione al decreto ingiuntivo per oneri condominiali.
Corte di Cassazione Sezioni Unite, Sentenza 14-04-2021 n.9839
Come si ricorderà, (Dossier novembre-dicembre 2019) con ordinanza interlocutoria del 01-10-2019 n.24476, la Seconda Sezione (Presidente Dr. F. Manna, Relatore Dr. Antonio Scarpa) ha sollecitato l'assegnazione alle Sezioni Unite di tre questioni, oggetto di contrasto, e precisamente:
a) quale sia il regime dell'invalidità afferente la delibera con cui l'assemblea ripartisca gli oneri condominiali in violazione dei criteri normativi o regolamentari di suddivisione delle spese;
b) se, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d'ufficio, dell'invalidità delle sottostanti delibere debba, o meno, operare, allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità;
c) se il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali sia idoneo alla formazione del giudicato implicito sull'assenza di cause di nullità delibera sottostante.
Nel mese di aprile 2021 con la Sentenza in epigrafe, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate enunciando i principi di diritto che seguono.
Sulla eccezione di nullità o di annullabilità della delibera assembleare in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
- «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione»;
-«Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice».
In sostanza in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si può eccepire la sola nullità della delibera (rilevabile anche di ufficio dal Giudice) posta a base del decreto ingiuntivo, mentre i vizi di annullabilità possono essere fatti valere, a pena di inammissibilità, solo in via di azione con apposita domanda riconvenzionale, da formulare nella stessa citazione in opposizione a decreto ingiuntivo purchè non siano decorsi i termini di cui all'art.1137 c.c.
Ciò implica che l'opponente (al quale vengono intimati oneri condominiali con il decreto ingiuntivo) potrà impugnare per annullabilità la delibera dell'assemblea solo se il decreto ingiuntivo gli venga notificato a breve termine dalla delibera dell'assemblea o dalla comunicazione del relativo verbale.
È pertanto essenziale che l'amministratore invii al più presto copia del verbale ai condòmini assenti in assemblea, ai fini del decorso del termine per impugnare la deliberazione che in ipotesi sia ritenuta invalida dall'interessato.
Sulla eccezione di nullità della deroga ai criteri di ripartizione della spesa. Le Sezioni Unite precisano il concetto di nullità della delibera dell'assemblea.
- «In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni"
- e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o "all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.»;
- «In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3), c.c. e che è sottratta al metodo maggioritario; sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, c.c.».
Su tale argomento il ragionamento delle Sezioni Unite origina dalla ormai storica Sentenza n.4806/2005, che a suo tempo aveva delineato il confine fra nullità e annullabilità. Nella sentenza in commento viene poi specificato, in primo luogo, che le delibere nulle sono quelle affette da difetto di attribuzione o quelle contrarie alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Al di fuori di tali ipotesi le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento sono annullabili e vanno impugnate nel termine di decadenza breve di cui all'art.1137 c.c.
Nella specifica materia della ripartizione delle spese, le Sezioni Unite precisano che sono nulle le delibere che a sola maggioranza modificano stabilmente il criterio generale di ripartizione previsto dalla legge o dal regolamento, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea.
Sono invece annullabili le deliberazioni che hanno ad oggetto la ripartizione in concreto della spesa in violazione dei criteri di legge o di regolamento (ad esempio, fra molti, utilizzando una tabella diversa o derogando al criterio per quella sola spesa).






















