
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il condòmino non può giustificare la propria morosità con la mancata consultazione dei documenti condominiali
Cassazione, ord.19 marzo 2024 n.7260
La pronuncia in commento decide sulla opposizione del condòmino moroso, il quale, avendo ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo, opponeva di non aver potuto visionare la documentazione condominiale attestante il proprio debito.
La Corte Suprema stabilisce che, pur potendo il condòmino acquirente avvalersi del disposto di cui all'art. 1130, n. 9, cod. civ., il quale prescrive che l'amministratore deve "fornire al condòmino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso", l'eventuale inottemperanza di tale obbligo da parte dell'amministratore costituisce grave irregolarità ai fini della eventuale revoca giudiziale ex art.1129 co.12 n.7) del codice civile.
Tuttavia tale irregolarità non incide sull'accertamento giudiziale della fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla gestione condominiale, giacché la consegna dell'attestazione relativa allo stato dei pagamenti non costituisce presupposto per la liquidità, la esigibilità e la prova della morosità da riscuotere; né, tanto meno, il singolo condòmino può dirsi titolare verso il condominio di un diritto di natura sinallagmatica a prendere visione di tali documenti giustificativi di spesa, atteso che il pagamento degli oneri relativi trova causa nella disciplina del condominio e non in un rapporto di natura contrattuale, sicché egli non può sottrarsi al pagamento delle spese relative eccependo la mancata disamina della documentazione contabile.