Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
L'amministratore al tempo del Coronavirus: diritti, doveri e suggerimenti
Art. 1130, punto 4, c.c. - Codici ATECO 74, 39, 69, 81.2
Dossier 178 – 01/07/2020 – della Corte
L’amministratore al tempo del Coronavirus: diritti, doveri e suggerimenti
1. Quadro normativo e legittimità del lavoro
L’articolo chiarisce che l’amministratore di condominio, in quanto libero professionista (L. 4/2013), può continuare a lavorare durante l’emergenza COVID-19, in base al DPCM del 22 marzo 2020 che non sospende le attività professionali. Può quindi spostarsi per “comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza”, ma deve essere in grado di dimostrare l’urgenza in caso di controlli.
2. Spostamenti: limiti e responsabilità
Gli spostamenti sono consentiti solo per necessità lavorative urgenti e comprovate. L’autore riporta un esempio di un’amministratrice fermata dalle forze dell’ordine mentre consegnava mascherine ai portieri: lo spostamento è stato ritenuto legittimo. Si raccomanda massima prudenza nella valutazione dell’urgenza, dato che le sanzioni per violazione sono severe.
3. Dipendenti e collaboratori: gestione del rischio
Si sconsiglia di far spostare dipendenti o collaboratori, anche se in teoria potrebbero lavorare. Il rischio di contagi e le relative responsabilità civili e penali a carico dell’amministratore sono elevatissimi. L’autore suggerisce di far lavorare i dipendenti solo da remoto e di evitarne la presenza fisica in studio o in condominio.
4. Assemblee condominiali: vietate, con eccezioni teoriche
Le assemblee sono vietate, salvo due eccezioni:
1. Se si rispettano le distanze di sicurezza.
2. Se si svolgono in videoconferenza.
Tuttavia, l’autore sconsiglia vivamente di tenerle, poiché le norme attuali non disciplinano adeguatamente le assemblee online, esponendo a rischi di impugnazione. In caso di urgenza, l’amministratore può agire autonomamente in base all’art. 1130 c.c. (atti conservativi).
5. Gestione di un caso positivo in condominio
L’articolo affronta il delicato tema della comunicazione ai condòmini della presenza di un positivo:
- Tutela dei dati sensibili: divieto assoluto di diffondere nome, cognome o qualsiasi dato identificativo (Reg. UE 679/2016).
- Comunicazione generica (anonima): possibile, ma rischiosa. Potrebbe generare panico, pressioni per l’identità del positivo e accuse di non aver fatto abbastanza per prevenire il contagio.
- Silenzio: opzione preferibile, poiché non esiste un obbligo normativo di comunicare. L’amministratore non è un pubblico ufficiale e non ha doveri di sorveglianza sanitaria sui condòmini.
6. Conclusione
In mancanza di norme certe, la scelta meno rischiosa è non comunicare nemmeno genericamente la presenza di un positivo, limitandosi a invitare tutti alla massima prudenza e a rispettare le norme igienico-sanitarie.
Generato con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 178/2020 – Ferdinando della Corte - Avvocato, Consulente legale ANACI Roma.





















