Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
L'installazione di condizionatori d'aria che incida sul prospetto dell'immobile costituisce attività edilizia soggetta a d.i.a (ora s.c.i.a.) e deve risultare conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.
TAR Lazio Sentenza 14 agosto 2015 n.10826
La vicenda muove dalla sanzione pecuniaria di € 516,00 applicata dal Comune di Civitavecchia ad una galleria d’arte che, in difetto di d.i.a. (oggi s.c.i.a.) aveva installato sulla facciata di uno stabile due apparecchiature per il condizionamento d’aria. L’impugnazione del provvedimento sanzionatorio è stata rigettata dal Tribunale amministrativo che ha ritenuto invece legittimo il provvedimento del Comune di Civitavecchia, tenuto conto del vincolo paesistico vigente nel luogo. Il giudice amministrativo ha ritenuto di aderire ad un indirizzo, peraltro non pacifico in giurisprudenza, secondo il quale l’installazione di condizionatori esterni costituirebbe attività edilizia di installazione di impianti tecnologici e pertanto richiederebbe la previa segnalazione certificata denominata S.c.i.a.
Va però segnalato che il d.l. 133/2014 c.d. “sblocca Italia” ha di recente escluso la s.c.i.a. in casi analoghi a quello trattato, pur imponendosi il rispetto degli altri vincoli portati dalla normativa di settore in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica-ambientale, cui si rimanda per migliore approfondimento tecnico.
Va qui brevemente sottolineato che il non pacifico indirizzo opinato dal TAR non può fuorviare l’interprete, inducendolo a ritenere la sussistenza e sindacabilità di limiti ulteriori rispetto a quelli posti dal Codice Civile al libero utilizzo della facciata e delle altre parti comuni, trattandosi qui evidentemente di limiti di diritto amministrativo per i quali l’ente pubblico è il solo legittimato alla loro applicazione e all’irrogazione delle sanzioni in caso di violazione.