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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

pannelli fotovoltaici

L'assemblea non può negare al condòmino l'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto, ma può solo limitarsi a prescrivere modalità di esecuzione e cautele a salvaguardia delle parti

Tribunale Milano Sent.6-10-2014 n.11707


La controversia riguarda l’impugnazione della delibera condominiale che, a fronte della richiesta di un condòmino di installare sul tetto pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ad uso personale, aveva negato il consenso prospettando un pregiudizio per la statica e il decoro dello stabile e un abuso della cosa comune da parte del singolo.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto illegittima la delibera condominiale per violazioni formali attinenti l’indicazione dei votanti favorevoli, contrari o astenuti, ma soprattutto per la violazione della disposizione dell’art.1122-bis cod.civ. Tale disposizione statuisce che “é consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato” (comma 2), stabilendo che, soltanto “qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi” (comma 3); in tal caso, l’assemblea - debitamente sollecitata dal medesimo amministratore - può prescrivere, con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 5, c.p.c., “adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio” e, “provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto”; inoltre, la stessa assemblea, con il quorum di cui sopra, può anche “subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”. Al di fuori di quest’ultima ipotesi l’art.1122-bis cid.civ. costituisce una ipotesi applicativa dell’art.1102 cd.civ., che consente al singolo di utilizzare la cosa comune e apportarvi a proprie spese le modifiche necessarie per il miglior utilizzo senza dover richiedere il consenso assembleare, pur nel rispetto della destinazione del bene e del pari utilizzo in capo agli altri condòmini.

Nella specie il condòmino aveva adeguatamente informato il condominio e documentato la sua richiesta con un progetto di installazione. Per contro il Condominio non aveva fornito la prova del fatto che la posa dei pannelli, ad opera del condomino attore, avesse leso il decoro architettonico dell’edificio oppure avesse compromesso la stabilità o la sicurezza del fabbricato; parimenti, non si era dimostrato, a seguito di tale iniziativa, alcun pregiudizio a danno degli altri partecipanti, né alcuna alterazione della destinazione della cosa comune, posto che il tetto condominiale interessato dai lavori continuava ad assolvere la naturale funzione di copertura dello stabile (tutto ciò, d’altronde, rimanendo impregiudicato l’uso potenziale della cosa comune da parte dei rimanenti condomini, da intendersi non come uso necessariamente identico e contemporaneo di quello dell’attore).

L’avere, al contrario, semplicemente negato al condomino richiedente l’autorizzazione ad espletare i lavori aveva fatto sì che l’assemblea si fosse posta in contrasto con la legge esorbitando dalle proprie attribuzioni e violando in concreto il diritto soggettivo di un condomino all'utilizzo delle parti comuni, il che ha comportato, anche sotto questo profilo, l’invalidità (nullità) della delibera impugnata.