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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

condizionatori facciata condominio

Non è consentita l'installazione di condizionatori sulla facciata se ledono il decoro architettonico, anche in presenza di assenso amministrativo alla compatibilità paesaggistica

Cassazione civile , sent. 06.10.2014 n° 20985


In questa pronuncia la Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire quale sia la corretta modalità di applicazione dell'art. 1120 c.c. in un'ipotesi in cui un condòmino aveva posizionato sulla facciata condominiale dei condizionatori.

La norma in questione, in particolare, prevede quanto segue: "Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino." Mentre il Condominio ha sostenuto la violazione del decoro architettonico dello stabile, assoggettato a specifici vincoli urbanistici, i condòmini che avevano installato i condizionatori (sulla facciata, a filo con la gronda dello stabile) sostenevano il contrario fondando il loro assunto sul provvedimento amministrativo di assenso in quanto confermativo della piena compatibilità paesaggistica dell'installazione.

La Corte di cassazione si è però mostrata di contrario avviso. Innanzitutto essa ha infatti ribadito l'orientamento secondo cui fatto la corretta applicazione dell'art. 1120 c.c. porta a ritenere che "costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio e che la relativa valutazione spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove non presenti vizi di motivazione".

Sulla base di tale assunto la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado, la quale era fondata sulla premessa fattuale che il fabbricato aveva struttura e linee architettoniche residenziali ed era inserito in un ambito paesaggistico protetto, e che era evidente la lesione al decoro architettonico dell'edificio derivante dalle dimensioni delle due apparecchiature e dalla loro collocazione quasi "aggrappati" alla gronda del tetto, di cui rompevano la continuità.

Neppure il fatto che un'autorità amministrativa abbia valutato positivamente l'intervento ha giovato ai condomini. La Corte ha infatti evidenziato come i rapporti tra l'esecutore delle opere e la pubblica autorità investita della tutela urbanistica non possono interferire con le posizioni soggettive attribuite agli altri condomini dall'art. 1120 c.c., comma 2, per la preservazione del decoro architettonico dell'edificio.

E richiamando un pur risalente precedente, (ossia la pronuncia Cass., S.U., sent. n. 2552 del 1975), ha affermato che al fine di accertare la legittimità della innovazione eseguita dal proprietario di un piano o di una porzione di piano, in corrispondenza della sua proprietà esclusiva, "è irrilevante che l'autorità preposta alla indicata tutela abbia autorizzato l'opera."