Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il proprietario committente è responsabile per la custodia del bene ex art. 2051 c.c. anche in caso di lavori appaltati a terzi.
Cass.12 luglio 2022 n.21977
La controversia decisa con la pronuncia in commento si basava sulla richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del proprietario di un appartamento per la rottura di un tubo che era stato rotto dagli operai della ditta appaltatrice dei lavori eseguiti nell'appartamento superiore, e che aveva provocato infiltrazioni nell'appartamento sottostante.
Sia in primo grado che in appello la domanda, fondata sulla responsabilità per custodia ex art.2051 c.c., veniva rigetatta, sul rilievo che il danno si era prodotta per l'attività umana e non per il dimanismo intrinseco nella cosa.
Il danneggiato ricorreva pertanto in Cassazione e il Supremo Collegio accoglieva il ricorso, posto che il proprietario di un appartamento risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., anche per i danni causati dalla rottura di una tubazione, causata dall'appaltatore cui siano stati affidati lavori di restauro.
E' stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale l'art. 2051 c.c., trova applicazione sia quando il danno sia stato arrecato dalla cosa in virtù del suo intrinseco dinamismo, sia quando sia stato arrecato dalla cosa in conseguenza dell'agente dannoso in essa fatto insorgere dalla condotta umana (in tal senso Cass. civ. sez. III, 4 giugno 2004, n. 10649; Cass. civ. sez. III, 28 marzo 2001, n. 4480; Cass. civ. sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2331; così già Cass. civ. sez. III, sentenza 27 marzo 1972, n. 987).
Perciò, è del tutto irrilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il possesso dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia suscettibile di produrre danni (Cass. civ. sez. III, sent., 18 giugno 1999, n. 6121).
Il Collegio, nella disamina della fattispecie, rileva che la responsabilità del custode non può essere esclusa per il sol fatto che questi abbia affidato a terzi lavori di restauro.
E dunque il dovere di custodia e vigilanza sul quale si fonda la responsabilità della custodia non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare il potere di disposizione sulla cosa (Cass. civ. sez. III, sentenza 23 dicembre 2021, n. 41435; Cass. civ. sez. III, ordinanza 4 novembre 2021, n. 31601; Cass. civ. sez. III, sentenza 17 marzo 2021, n. 7553).
Deve tuttavia farsi salva l'ipotesi in cui l'appalto comporti il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, rimanendo in tal caso responsabile l'appaltatore.





















