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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

Il Tribunale di Monza conferma l'impossibilità di modificare un criterio di riparto delle spese per fatti concludenti

Tribunale di Monza 15 marzo 2023 n.622


La controversia portata all'attenzione del Tribunale di Monza riguarda l'impugnazione di una delibera, in riferimento alla quale gli impugnanti sostenevano che l'assemblea avesse, nel tempo, modificato il criterio di imputazione delle spese di acqua in modo difforme dal regolamento.

La reiterata approvazione di criteri di ripartizione diversi da quello regolamentare aveva stabilito, a detta dell'impugnante, un nuovo modo di dividere le spese che la delibera impugnata aveva nuovamente sovvertito.

Gli impugnanti si richiamavano ad un orientamento risalente (Cass. 13004/2013) per affermare che l'incontestata approvazione dei riparti difformi manifestasse la reiterata volontà di ritenere approvata una tacita convenzione derogativa.

Il Tribunale di Monza con lucida analisi, respinge le argomentazioni degli impugnanti affermando che ciò che è necessario rinvenire non è un comportamento di fatto, ma "è il consenso non equivoco della compagine condominiale (in tesi, espresso anche in forma tacita o per facta concludentia) relativamente ad una convenzione modificatrice del criterio di ripartizione legale; in questa prospettiva, la reiterazione nel tempo di delibere che adottano un certo criterio può essere elemento rilevatore di una volontà comune della compagine condominiale, ma non è detto che lo sia."

In sostanza - secondo il Tribunale - dalla reiterazione del comportamento non è dato ricavare la prova del consenso inequivoco, volto alla modifica convenzionale del criterio di ripartizione.

La pronuncia, che, come si vede, è assai critica nei confronti dei fatti concludenti, si pone nel solco dell'indirizzo che può ritenersi ormai consolidato tracciato dalla Corte di Cassazione.

Il Supremo Collegio (ad esempio Cass.14-10-2022 n.30305) ha avuto più volte occasione di statuire che, in base al combinato disposto degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l'atto di approvazione o di revisione delle tabelle millesimali, avendo veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", dovendosi, conseguentemente, escludere approvazioni per "facta concludentia" (Cass. Sez. 2, 15/10/2019, n. 26042).

D'altro canto, l'art. 68 disp. att. c.c. prevede che la tabella millesimale sia "allegata al regolamento di condominio", e già Cass. Sez. Unite 30 dicembre 1999, n. 943, aveva precisato che la formazione del regolamento condominiale è sempre soggetta al requisito della forma scritta "ad substantiam", desumendosi la prescrizione di tale requisito formale dall'art. 1138 c.c. (che prescrive la trascrizione del regolamento approvato dall'assemblea in apposito registro), dall'art. 1136 c.c. (che prescrive la verbalizzazione e la trascrizione nel registro tenuto dall'amministratore delle delibere assembleari), nonché, ove si tratti di clausole di natura contrattuale, dalla loro incidenza sull'estensione dei diritti immobiliari dei condomini.

Vedasi anche la recentissima pronuncia della Cass.30-01-2023 n.2712.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 196/2023