
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Se il danneggiato è soggetto IVA, il risarcimento del danno spetta al netto dell'imposta
Cass.06 aprile 2023 n.9467
La pronuncia della Suprema Corte attiene ad un giudizio di risarcimento del danno da infiltrazioni nell'unità immobiliare di una società condòmina.
Nei due gradi giudizio il Condominio veniva condannato a risarcire la società condòmina, per il danno arrecato dall'omessa manutenzione di parti comuni, con una somma quantificata in sede di indagine peritale, "oltre IVA".
Nell'esaminare la questione di diritto di cui al ricorso, basato su due motivi, la Corte ribadisce innanzitutto che nelle cause di risarcimento del danno il danneggiato riveste la qualità di "terzo", con la conseguenza che la responsabilità per i danni da custodia ex art.2051 cod.civ. comporta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati alla manutenzione del bene che ha arrecato il danno.
Quanto al secondo motivo di ricorso il condominio lamentava la violazione delle norme tributarie, degli artt. 4, 6, 18 e 19 del d.P.R. n. 633/1972 chiedendo di dichiarare la non debenza dell'i.v.a. a favore della società condomina danneggiata, per essere la stessa "soggetto i.v.a.", in quanto esercente attività e perciò avente diritto al rimborso o alla detrazione dell'imposta.
La Corte ha ritenuto fondata tale doglianza.
Precisa che il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se, come nella specie, liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un immobile strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa, e comprende anche l'IVA, ma sempre che il danneggiato, per l'attività svolta, non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata (ex multis, Cass. Sez. 2,19 luglio 2022, n. 22580).
In tal caso, dunque, l'accessorio IVA non spetta al soggetto danneggiato da risarcire.