Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Un evento meteorologico eccezionale può da solo escludere la responsabilità del Condominio ex art.2051 c.c. in caso di allagamento.
Tribunale Firenze 1 luglio 2025 n.2338
In questa interessante pronuncia il giudice fiorentino si sofferma sulla domanda risarcitoria promossa da una condòmina nei confronti del Condominio, che svolgeva lavori di scavo nel periodo in cui precipitazioni eccezionali provocavano un allagamento nell'immobile.
Sosteneva l'attrice la responsabilità del Condominio custode in concorso con l'impresa appaltatrice, per aver incautamente realizzato uno scavo che, a suo dire, aveva comportato l'afflusso imponente di acqua avendo alterato il normale deflusso.
Il Tribunale di Firenze, tuttavia, prende ponderatamente in esame tutte le diverse circostanze e osserva che alla fattispecie è applicabile la norma dell'art. 2051 c.c. che regola la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, imputandoli al custode, salvo che costui provi il caso fortuito.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento tanto del carattere colposo del comportamento del custode, quanto della pericolosità della cosa, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, la dimostrazione del mero rapporto eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso. Non trattandosi di colpa presunta, il custode, per andare esente da responsabilità, non può limitarsi a provare la propria diligenza nella custodia, ma deve dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito, intendendosi, per tale, un evento imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale, dotato di un impulso causale autonomo rispetto al danno in concreto realizzatosi.
In pratica, il caso fortuito è un fattore che non attiene al comportamento del custode, bensì al profilo causale dell'evento, per modo che quest'ultimo è riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma a detto elemento esterno, che deve però recare i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità. Non deve, però, necessariamente pensarsi a fattori naturali, cui resisti non potest, ben potendo integrare il "fortuito" anche il fatto del terzo.
A questo proposito il Tribunale fiorentino evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che "... in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale "... (Cass. civ. Sez. III, sent. 20.11.2019, n. 30521, pag. 9).
Rilevato nella specie che, per le avverse condizioni meteorologiche l'impianto fognario comunale non aveva contenuto le acque, comportando quindi allagamento del fondo dell'attrice posto a quota inferiore al terreno, il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria dell'attrice nei confronti del Condominio.






















