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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

L'amianto: il nemico silenzioso del condomino

Art. 32 Costituzione - Legge 257/1992 - Artt. 1120, 1129, 1136, 2697 c.c. - Art. 40 c.p.


Dossier 182 – 01/03/2021 - Nicoletti
L’amianto: il nemico silenzioso del condomino

L’articolo affronta il problema della presenza di amianto negli edifici condominiali, analizzando gli obblighi normativi, le responsabilità dell’amministratore, le procedure per lo smaltimento e le conseguenze dell’inerzia, nonché le difficoltà risarcitorie per i danni da esposizione.

1. Quadro normativo e obblighi di sicurezza
- La legge n. 257/1992 vieta l’uso di amianto e impone obblighi di monitoraggio, bonifica e smaltimento. La tutela della salute (art. 32 Cost.) è il principio cardine.
- Nel condominio, la sicurezza è un dovere inderogabile sancito dagli artt. 1120, 1122 e 1129 c.c. L'eliminazione dell'amianto dalle parti comuni rientra tra gli "atti conservativi" di competenza dell’amministratore e concorre alla "salubrità degli edifici".
- Il D.Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) si applica al condominio qualora siano presenti dipendenti (es. portiere, addetti alle pulizie). In tal caso, l’amministratore assume il ruolo di "datore di lavoro" con i relativi obblighi di sicurezza e protezione.

2. Ruolo, obblighi e responsabilità dell’amministratore
- Accertamento e mappatura:
L’amministratore ha l’obbligo di verificare la presenza di amianto, affidandosi a tecnici specializzati per la valutazione del rischio. Questa attività propedeutica (censimento) può non richiedere una delibera assembleare, ma è opportuno informare i condòmini.
- Intervento di smaltimento: L’effettivo smaltimento dell'amianto configura un intervento di manutenzione straordinaria, di esclusiva competenza dell’assemblea. Il quorum deliberativo richiesto è elevato (art. 1136, comma 4, c.c.: maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).
- In caso di inerzia assembleare: Se l’assemblea non delibera, l’amministratore non può agire in giudizio, ma deve informare i condòmini che ciascuno di essi può ricorrere direttamente all’autorità giudiziaria (art. 1105, comma 4, c.c.).
- In caso di ordinanza dell’autorità: Se l’autorità locale (es. ASL) emette un provvedimento che impone la bonifica, l’amministratore (destinatario) deve eseguirlo senza indugio. L’inerzia costituisce grave irregolarità e può portare alla sua revoca giudiziaria (art. 1129, comma 12, c.c.).
- Responsabilità: L’amministratore risponde civilmente, amministrativamente e penalmente (art. 40 c.p.) in caso di danni a persone (dipendenti o condòmini) derivanti dalla sua condotta omissiva.

3. Problemi risarcitori per danni da esposizione
- Le parti più a rischio sono tipicamente tetti e canne fumarie, ma l’amianto può essere presente in molti altri manufatti.
- Per ottenere il risarcimento del danno da esposizione, il danneggiato deve provare:
1. Il titolo di godimento dell’immobile (proprietà, locazione, ecc.).
2. Il nesso di causalità tra la presenza/degrado dell’amianto e il danno patito (fisico, psicologico, economico).
- Una generica raccomandazione dell’ASL per la bonifica non è di per sé sufficiente a dimostrare il nesso causale o il danno alla salute (cfr. Trib. Roma 29 maggio 2017, n. 10831).

4. Conclusione
La gestione dell’amianto in condominio è un obbligo di sicurezza prioritario. Richiede un’azione tempestiva e coordinata tra amministratore, assemblea e professionisti specializzati. L’inerzia comporta gravi rischi per la salute e espone l’amministratore a responsabilità multiformi, mentre i condòmini danneggiati incontrano oneri probatori stringenti per ottenere il risarcimento.

Sintesi generata con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 182/2021 – Adriana Nicoletti - Avvocato, Consulente legale ANACI Roma.


Dossier condominio 182/2021


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