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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Sul diritto di installazione di pannelli fotovoltaici in condominio

Cassazione, 17 gennaio 2023 n.1337


Nel giudizio all'attenzione della Corte di legittimità si discute del diritto del singolo di installare pannelli fotovoltaici sul tetto del condominio e in particolare se debba munirsi di autorizzazione dell'assemblea.

Riporto il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con Sent.17-01-2023 n. 1337: "l'istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1122 bis. c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea.

Ne consegue che all'eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione ai sensi dell'art.1137c.c."

La fattispecie proposta è regolata dagli artt.1102 e 1122 bis c.c.
Al fine di verificare la legittimità dell'installazione e, in genere, di ogni utilizzo particolare del bene comune, occorre prendere le mosse dall'art.1102 c.c. che così dispone: "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".

A tali limiti si aggiungono pacificamente i limiti del pregiudizio alla statica dell'edificio o alla sicurezza o all'estetica previsti dall'art.1120 ultimo comma c.c., che limitano il diritto di ciascun partecipante al migliore utilizzo della cosa comune o al suo maggior rendimento.

Per tale ragione riveste grande importanza il concetto della "parità" del diritto di uso delle parti comuni spettante a tutti i condomini, anche a quelli che, agli effetti pratici, non utilizzano un determinato bene o impianto condominiale.

Una recente posizione della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione, Ordinanza 28 giugno 2017, n. 16260) specifica che l'uso della cosa comune da parte di ciascun condòmino è sottoposto, secondo il disposto dell'articolo 1102 c.c., a due fondamentali limitazioni, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini.
Simmetricamente, la norma in parola, intesa, altresì, ad assicurare al singolo partecipante, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa, legittima quest'ultimo, entro i limiti ora ricordati, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, non potendosi intendere la nozione di "uso paritetico" in termini di assoluta identità di utilizzazione della "res", poiché una lettura in tal senso della norma "de qua", in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare, della cosa comune, qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio.

In specifico riferimento all'installazione dei pannelli fotovoltaici l'art.1122 bis comma 2 c.c., stabilisce che "è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato", mentre, al comma 3, afferma:"qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.

L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.

L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali".
Il quarto comma del medesimo art. 1122 bis c.c. precisa, infine, che non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.

Resta inteso che l'installazione dell'impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d'uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell'edificio.

E dunque l'installazione dei pannelli fotovoltaici da parte del singolo, ove non sia necessario modificare le parti comuni, rientra fra le attività consentite dall'art.1102 c.c. con i limiti contemplati da tale norma.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 195/2023