
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Per le infiltrazioni provenienti da terrazzo esclusivo che copre un solo piano si applica l'art.1125 cod.civ.
Tribunale di Roma, 10 ottobre 2024 n.15451
Il Tribunale di Roma ha pronunciato sulla fattispecie di terrazzo posto a copertura dell’unità immobiliare commerciale su strada che ne subisce infiltrazioni di acqua.
In particolare – secondo la sentenza in commento - quando la terrazza da cui provengono le infiltrazioni sovrasti un unico piano e non costituisca la parte terminale e di copertura dell’edificio, trova applicazione analogica l’articolo 1125 c.c., dettato con riferimento ai soffitti, alle volte ed ai solai, a mente del quale le spese per la manutenzione e la ricostruzione sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando, tuttavia, a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento ed a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
La disposizione richiamata, dunque, accolla per intero le spese relative alla manutenzione di una parte di una struttura complessa, ossia la pavimentazione del piano superiore, a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità di tale manutenzione ossia al proprietario del piano sovrastante. L’operatività alla fattispecie concreta dell’art. 1125 c.c. esclude, dunque, l’ipotizzabilità di un coinvolgimento del Condominio in relazione alla omessa manutenzione della terrazza (Vedasi a tal proposito anche Cass.16625/2019).