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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Si può disporre la riduzione dei pannelli fotovoltaici sul tetto dell'edificio se non è rispettato il diritto di pari utilizzo di tutti i condòmini.

Tribunale Rovereto, Sent. 1 agosto 2025 n.193


Nella pronuncia in argomento si è riproposto l'annoso tema dell'uso del tetto comune per l'installazione dei pannelli fotovoltaici da parte del singolo. La giurisprudenza ha affermato che si tratta dell'esercizio di una facoltà di utilizzo della cosa comune da parte del singolo, che tuttavia è obbligato a rispettare i limiti della destinazione e del pari utilizzo imposti dalla legge.

Il Giudice osserva che l'installazione di impianto fotovoltaico sul tetto condominiale è, in astratto, lecita, dal momento che è espressamente ammessa dall'art. 1122 bis, comma 2 c.c., che stabilisce che "è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato"; ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, inoltre, non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative; solo nel caso in cui la realizzazione dell'impianto comporti delle modificazioni alle parti comuni il condòmino deve dare comunicazione all'amministratore (...) e l'assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative e può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione di idonea garanzia (art. 1122 bis comma 3 c.c.).

Tuttavia va verificato se - ferma la liceità astratta dell'installazione dell'impianto fotovoltaico - detta installazione si sia tradotta, per modalità ed estensione, in un abuso nella fruizione del bene comune, ovvero in un utilizzo più intenso ma comunque lecito ai sensi dell'art. 1102 c.c..

Come è risultato da apposita CTU il condòmino installante aveva in realtà occupato la quasi totalità della superficie utile, comprimendo le facoltà di pari utilizzo degli altri interessati.

Si evidenziano quindi un uso abusivo della cosa comune da parte del convenuto, pur inteso nell'accezione giurisprudenziale ampia di uso non identico, né paritario o contemporaneo e persino più intenso rispetto a quello posto in essere dagli altri condòmini e più esteso rispetto a quello corrispondente alla propria quota millesimale dell'immobile condominiale.

Un utilizzo così intenso e totalizzante rappresenta senz'altro un uso non consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., perché esclude in radice qualsiasi possibilità di uso analogo da parte degli altri comproprietari.

Per risolvere tale abuso, il tribunale può ordinare la riduzione dell'impianto a una dimensione che consenta agli altri condòmini di installare sistemi simili, invece di limitarlo a una porzione corrispondente alla quota millesimale del proprietario. Questo approccio bilancia l'uso efficiente del bene comune con i diritti di tutti i comproprietari.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 210/2025