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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

La chiusura della terrazza: la copertura diviene condominiale?

Artt. 1102-1117-1120-1122-1127 c.c. - Legge n. 28/2010


Dossier 205 – 01/01/2025 – Nardone
La chiusura della terrazza: la copertura diviene condominiale?

1. Premessa: La Fattispecie
La trasformazione di un lastrico solare o terrazza (a uso esclusivo) in un volume chiuso e abitabile, dotato di una propria copertura, solleva il problema della sua eventuale ricaduta nella disciplina dei beni comuni condominiali (art. 1117 c.c.).

2. Il Primo Requisito: La Legittimità Edilizia
- Permesso di costruire: Qualsiasi chiusura stabile e non removibile (es. verande in muratura) costituisce una "nuova costruzione" e richiede il permesso di costruire (ex licenza edilizia) del Comune.
- Opere abusive: In assenza di autorizzazione, l'opera è abusiva e il problema della sua condominialità diviene irrilevante.
- Opere libere: Sono escluse da questo obbligo le strutture facilmente rimovibili (es. alcune verande leggere in metallo e vetro), come previsto dal glossario delle opere edilizie libere.

3. I Limiti Condominiali: Stabilità, Sicurezza e Decoro (Art. 1122 c.c.)
L'opera deve rispettare i limiti posti a tutela dell'edificio:
- Stabilità e Sicurezza: È un limite assoluto e inderogabile, che non può essere superato neppure con il consenso unanime di tutti i condòmini. Include la capacità di resistere non solo al peso statico, ma anche a sollecitazioni dinamiche come quelle sismiche.
- Decoro Architettonico: Il giudice valuta caso per caso, considerando lo stato preesistente dell'edificio. Se la facciata è già compromessa da numerosi interventi disparati (verande, tende, etc.), una nuova modifica difficilmente potrà essere considerata lesiva del decoro.

4. La Disciplina Condominiale Specifica
La normativa applicabile varia a seconda di chi realizzi l'opera:
A) Sopraelevazione (Art. 1127 c.c.):
- Quando si applica: Se l'opera è realizzata dal proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare.
- Autorizzazioni: Non serve il consenso degli altri condòmini.
- Opposizione: Gli altri condòmini possono opporsi solo per pregiudizio alla stabilità, sicurezza, decoro architettonico o notevole diminuzione di luce/aria dei piani sottostanti, oppure se esiste un regolamento condominiale unanime che lo vieta.
- Indennità: Chi sopraeleva deve corrispondere un'indennità agli altri condòmini, calcolata sul valore dell'area occupata.
B) Innovazione con Consenso Unanime (Art. 1102 c.c.):
- Quando si applica: Se l'opera è realizzata da un condomino diverso dal proprietario dell'ultimo piano.
- Autorizzazioni: È richiesto il consenso unanime di tutti i condòmini.
- Motivo: La chiusura assorbe parte del volume residuo edificabile, un bene comune e indivisibile del condominio, sottraendolo alla collettività.

5. La Trasformazione da Lastrico a Tetto
La giurisprudenza ammette la trasformazione di un lastrico in un tetto (e viceversa) a una condizione fondamentale:
Salvaguardia della funzione: Deve essere conservata la funzione primaria di copertura e protezione delle strutture sottostanti. Se questa destinazione essenziale permane, la nuova costruzione, se realizzata in modo legittimo, diventerà un bene condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c. Di conseguenza, saranno a carico della collettività le spese per la sua manutenzione e ripartizione.

6. Conclusioni
Per realizzare legittimamente la chiusura di una terrazza è necessario:
1.  Ottenere il permesso di costruire dal Comune.
2.  Rispettare i limiti di stabilità, sicurezza e decoro.
3.  Avere il consenso unanime dei condòmini (se non si è proprietari dell'ultimo piano) o rispettare le regole sulla sopraelevazione (se si è proprietari dell'ultimo piano).
Se tutti questi adempimenti sono assolti, la nuova struttura, pur essendo un tetto (e quindi bene comune), sarà legittima. Tuttavia, in quanto bene comune, le spese per la sua manutenzione saranno a carico di tutto il condominio.

Generato con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 205/2025 – Roberta Nardone - Magistrato.


Dossier condominio 205/2025


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