Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
L'assegnazione di posti auto fissi e nominativi nel cortile comune viola il diritto di pari utilizzo della cosa comune
Cassazione, Ord. 6 dicembre 2021 n.38468
Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha confermato e ribadito il principio per il quale l'assegnazione di posti auto fissi e nominativi nel cortile condominiale costituisce violazione dei limiti di utilizzo della cosa comune di cui all'art.1102 cod.civ., in particolare del pari utilizzo.
Nel caso posto all'attenzione del Supremo Collegio, una condòmina aveva chiesto al Tribunale di Padova lo scioglimento della comunione del cortile comune adibito a parcheggio di auto.
La Corte di Appello di Venezia aveva disposto invece, in sede di gravame, la regolamentazione giudiziale dell'uso dei posti auto.
Il ricorso per Cassazione lamentava che la Corte di Venezia, con la propria regolamentazione giudiziale dei posti auto all'interno del cortile, prevaricato i diritti dei condomini in ordine al pari uso della cosa comune, avendo i partecipanti già raggiunto accordi al riguardo.
Nell'accogliere il ricorso la Corte ricorda che per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. Sez. 2, 27/05/2016, n. 11034; Cass. Sez. 2, 31/03/2015, n. 6573; Cass. Sez. 2, 19/07/2012, n. 12485; Cass. Sez. 2, 05/03/2008, n. 5997; Cass. Sez. 2, 07/12/2006, n. 26226; Cass. Sez. 2, 22/01/2004, n. 1004), è consentito all'assemblea, nell'ambito del potere di regolamentazione dell'uso delle cose comuni ad essa spettante, e con la maggioranza stabilita dall'articolo 1136 c.c., co. 2, individuare all'interno del cortile condominiale i singoli posti auto di cui possano fruire i singoli partecipanti, al fine di rendere più ordinato e razionale il godimento paritario, ovvero, allorché sia impossibile il simultaneo godimento in favore di tutti i comproprietari, prevedere il godimento turnario del bene.
Una siffatta delibera mantiene un valore meramente organizzativo delle modalità d'uso delle cose comuni, senza menomare i diritti dei condomini di godere e disporre delle stesse.
L'assemblea non può invece contemplare la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio dell'autovettura, né trasformare l'originaria destinazione del bene comune rendendone inservibili talune parti dell'edificio all'uso o al godimento anche di un singolo condomino, né addirittura procedere alla divisione del bene comune con l'attribuzione di singole porzioni individuali, occorrendo a tal fine l'espressione di una volontà contrattuale e quindi il consenso di tutti i condomini.
Quanto alla pronuncia della Corte di Appello di Venezia, che aveva "commutato" la domanda di scioglimento in regolamentazione di uso dei posti auto, la Cassazione osserva che è proprio precluso al singolo partecipante al condominio di rivolgersi al giudice, in sede contenziosa, per ottenere provvedimenti finalizzati al "migliore godimento" delle cose comuni, ovvero l'imposizione di un regolamento contenente norme circa l'uso delle stesse, spettando unicamente al gruppo l'espressione della volontà associativa di autorganizzazione contenente i futuri criteri di comportamento vincolanti per i partecipanti alla comunione (cfr. Cass. Sez. 2, 28/08/2020, n. 18038).






















