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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Il Condominio è responsabile per la custodia della cosa comune anche nel caso che essa sia oggetto di lavorazioni appaltate ad una ditta

Cassazione, 26 settembre 2022 n.27989


Nella giurisprudenza di merito e di legittimità si va sempre più diffondendo l'orientamento secondo il quale la responsabilità del Condominio quale custode dei beni comuni ex art.2051 cod.civ. non venga esclusa per il solo fatto di affidare ad una ditta l'appalto per la manutenzione.

La rsponsabilità per custodia, infatti, non viene meno ove dalla cosa oggetto di manutenzione derivino danni a terzi, nemmeno se tali danni siano stati provocati per fatto dell'appaltatore.

Nel caso di specie, due condòmine avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo promosso dal condominio per ottenere le quote dovute per pagare l'impresa appaltatrice.

Ritenevano infatti che tali oneri non fossero dovuti, ma che anzi avessero diritto ad un risarcimento perchè l'impresa appaltatrice aveva provocato gravi danni durante l'esecuzione dei lavori.

Le due condòmine avevano chiesto che venisse riconosciuta la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ. per i danni, provenienti da infiltrazioni d'acqua dal lastrico solare, subiti dal loro appartamento durante l'esecuzione di un appalto di lavori nel fabbricato.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte del merito ritenuto che, data la mancanza di personalità giuridica del Condominio rispetto ai singoli condomini, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere formulata nei confronti dell'appaltatore e non già verso l'ente di gestione, dovendo, di regola, quest'ultimo rispondere dei danni provocati ai terzi.

La Corte ha inoltre statuito che il Condominio è sempre responsabile della custodia dei beni che, come il lastrco in questione, svolgono funzione di copertura delle unità immobiliari sottostanti.

E ciò anche quando il bene commune sia oggetto di manutenzione afidata in appalto a terzi.

Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è infatti obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 193/2023


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