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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

L'uso legittimo della cosa comune da parte del condòmino, entro i limiti dell'art.1102 c.c., non richiede il consenso dell'assemblea

Cassazione ord.13-12-2022 n.36389


Il tema della pronuncia in rassegna ricorre assai spesso.

Il condòmino utilizza la cosa comune secondo il suo diritto e l'assemblea, pur in mancanza di specifica norma derogatrice dell'art.1102 c.c., impone il suo preventivo consenso o il veto successivo.

La pronuncia della Corte ribadisce che in tema di condominio negli edifici, le modificazioni per il miglior godimento della cosa comune (a differenza dalle innovazioni che vengono deliberate dall'assemblea nell'interesse di tutti i partecipanti ai sensi dell'art. 1120 c.c.) possono essere apportate a proprie spese dal singolo condomino con i limiti indicati
dall'art. 1102 c.c. e non richiedono alcuna preventiva autorizzazione assembleare, salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell'esercizio dell'autonomia privata.

Nel caso venisse comunque richiesta un'autorizzazione dallo stesso condòmino interessato potrebbe attribuirsi all'eventuale autorizzazione alle modifiche il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza di interesse e di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante.

Diversamente, ove l'assemblea neghi al condòmino l'autorizzazione ad apportare modifiche alle parti comuni, così adottando un provvedimento non previsto dalla legge o dal regolamento, avuto riguardo alla posizione delle parti riguardo ai diritti oggetto del giudizio, spetta al condominio dimostrare il superamento dei limiti del pari uso, di cui all'art. 1102 c.c., che possa perciò giustificare la legittima espressione della volontà collettiva dei partecipanti a tutela delle esigenze conservative delle parti comuni.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 194/2023


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