
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
In caso di contrasto sull'uso delle cose comuni prevalgono le norme della disciplina condominiale su quelle in materia di distanze legali
Cass.11 dicembre 2023 n.34461
La Corte di Cassazione conferma un principio ormai consolidato da anni, ma talvolta inapplicato.
Nel condominio l'uso delle cose comuni soggiace ai limiti dell'art.1102 cod.civ., con la conseguenza che ciascun condòmino è libero di utilizzare il bene al fine di ritrarne ogni possibile utilità, anche peculiare o più intensa, eventualmente apportando a proprie spese le modifiche atte al miglior godimento.
È anche vero che nella necessaria coabitazione dei condòmini nell'edificio devono essere rispettate le norme che presiedono al corretto esercizio del diritto sulla proprietà esclusiva nei rapporti di vicinato.
Talvolta l'esercizio dei diritti concorrenti comporta anche contrasto applicativo fra le norme, ove ci si interroga su quale di esse abbia prevalenza nel caso concreto.
La Corte di cassazione conferma il proprio indirizzo ormai consolidato esprimendo il seguente principio di diritto.
Le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l'applicazione di quest'ultima non sia in contrasto con le prime; nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio, è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima.