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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Il Tribunale di Roma definisce la portata normativa della modifica delle destinazioni d'uso ex art.1117 ter cod.civ. e le distingue dalle innovazioni

Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 5 marzo 2024, n. 4896


La sentenza in rassegna si misura con il difficile tema della modifica delle destinazioni d'uso, ipotesi codificata dalla riforma del condominio ed alla quale viene attribuita una portata di maggiore intensità e diversa natura rispetto alle innovazioni tuttora disciplinate dal'art.1120 cod.civ.

La fattispecie riguarda l'impugnazione di un deliberato assembleare che dispone un godimento dei beni, oggetto di giudizio, incompatibile con quello originario, potenzialmente assicurato in capo a tutti i condòmini.

Il Tribunale di Roma, analizzata la vicenda, riconosce che la delibera non è stata assunta nel rispetto delle formalità e delle maggioranze prescritte dall'art.117-ter cod civ. e pertanto ne dispone l'annullamento.
Afferma a tal proposito il Tribunale di Roma che la norma di cui all'art.1117-ter cod. civ. è stata introdotta dalla legge di riforma per disciplinare le modalità da adottare per la modificazione, con delibera assembleare, della destinazione d'uso delle parti comuni.
Trattasi di un profilo funzionale dei beni comuni dato dalla relazione di accessorietà di detti beni a quelli di proprietà esclusiva.
Ed invero la modificazione della destinazione d'uso lascia persistere il vincolo funzionale anche se ne modifica il contenuto in vista della soddisfazione di un persistente "interesse generale".
Non è prevista l'unanimità, non venendo meno la qualità condominiale dei beni, ma il "quorum" è superiore a quello dettato per le innovazioni ordinarie ex art. 1120, comma 1, cod. civ. (attraverso le quali si può incidere sulla destinazione del bene) in quanto il mutamento funzionale di cui all'art.1117-ter cod.civ. può far venire completamente meno il pregresso uso o godimento di ciascun condòmino, superando il limite delle innovazioni.

Le finalità della modifica della destinazione d'uso, rispetto alle innovazioni, sono inoltre parzialmente diverse in quanto la norma in esame rapporta il mutamento alle "esigenze di carattere condominiale" mentre la prima si riferisce ad un uso più comodo, al miglioramento o al maggior rendimento delle cose comuni.
Si deve inoltre ritenere che, poiché la norma di cui all'art.1120 cod.civ. prevede maggioranze minori, deve essere applicata laddove si disponga della mera regolazione delle modalità d'uso o di innovazioni compatibili con il pregresso godimento, mentre la norma di cui all'art.1117-ter cod. civ. che prevede maggioranze con "quorum" più elevato, vada applicata quando si intendano superare i limiti originari al vincolo di servizio alle proprietà solitarie.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 202/2024