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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

Tribunale di Napoli chiarisce il concetto di "urgenza" ai fini della richiesta ex art.1134 cod.civ. di rimborso delle spese sostenute dal condòmino

Tribunale Napoli 4 aprile 2024 n.3675


La vicenda riguarda la richiesta di rimborso per le spese "urgenti" sostenute da un condòmino per il montaggio di ringhiere di protezione di aree condominiali.
Il condòmino richiedente affermava infatti di aver sostenuto la spesa per eliminare il pericolo derivante dal loro pessimo stato di conservazione.

Il Giudice di Pace, adito dal condòmino, rigettava la richiesta di rimborso, ritenendo che non sussistessero i presupposti, ma il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'appello proposto dal medesimo condòmino, ribaltava la pronuncia di primo grado sulla base di una più accurata disamina delle prove documentali prodotte circa il pericolo di una protratta omissione delle opere da eseguire.

Con l'occasione il Tribunale di Napoli non ha mancato di precisare la distinzione fra l'urgenza di provvedere, sottesa al rimborso della spesa sostenuta dal condòmino, e la mera necessità di manutenzione.
In tema di condominio negli edifici, l'urgenza degli interventi alla quale l'art.1134 cod.civ. subordina il diritto al rimborso in capo al condomino che, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia assunto la gestione delle parti comuni, è nozione distinta dalla mera necessità di eseguirli, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune o ove siano connessi alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente; nel valutare l'urgenza occorre inoltre che le opere debbano essere eseguite senza ritardo, senza che il singolo abbia la possibilità di preavvertire gli altri condomini o l'amministratore.

Va quindi precisato e delimitato il concetto di urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (Sez. 2, Sentenza n. 18759 del 23/09/2016,sez. 2, Sentenza n. 27519 del 19/12/2011,Sez. 2, Sentenza n. 9743 del 23/04/2010 Sez. 2, Sentenza n. 9743 del 23/04/2010; Cass. sez. II, 9280/2018 del 12 febbraio 2018).

In carenza di tali inderogabili condizioni non sono ammissibili indebite e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti alla gestione del fabbricato, la quale è riservata agli organi del condominio, essendo previsti strumenti alternativi (art.1105 co 4 cod.civ.) al fine di ovviare alla inerzia nella adozione o nella esecuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavia necessari per la conservazione ed il godimento dell'edificio (cfr., da ultimo, Cass.30-08-2017 n.20528).


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 203/2024