
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Anche il conduttore ha diritto di utilizzare la cosa comune al pari del proprietario locatore installando una canna fumaria sulle parti comuni.
Cassazione 31 luglio 2024 n.21483
La controversia prende origine dal diniego, opposto ad un conduttore, di apporre una canna fumaria sulla parete dell'edificio in corrispondenza con la chiostrina condominiale.
La Corte di legittimità chiarisce i diritti del conduttore e, in forza dell'"effetto traslativo" del rapporto contrattuale circa il diritto di utilizzo dei beni comuni, afferma che la locazione a terzi di una unità immobiliare compresa in un edificio in condominio pone il conduttore in una posizione non diversa da quella del proprietario in nome del quale egli detiene il bene.
Il conduttore può, al pari del suo dante causa, liberamente godere ed eventualmente modificare le parti comuni dell'edificio, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell'unità immobiliare oggetto della locazione e purché non risulti alterata la destinazione di dette parti, né pregiudicato il pari uso da parte degli altri condomini (Cass. 14529/2021;
Cass. 3874/1997; Cass. 6229/1986: Cass. 2331/1981).
Gli è quindi consentito apporre targhe, insegne e installare una canna fumaria funzionale all'esercizio dell'attività commerciale cui sia adibito l'immobile locato.
L'esercizio di tali facoltà, se compatibili con i limiti dell'art. 1102 c.c., non è soggetto ad autorizzazione assembleare (fatte salve eventuali clausole del regolamento che la richiedano), rientrando nella facoltà che derivano, in capo al locatore, dall'appartenenza delle parti comuni e che, in virtù della locazione, sono consentite anche conduttore.