
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Nel condominio parziale si suddividono fra i soli partecipanti le spese di manutenzione, il risarcimento del danno e anche le spese legali, senza coinvolgere anche gli altri condòmini.
Corte di Appello di Roma, Sent.4 luglio 2024 n.4736
La vicenda all'esame della Corte territoriale di Roma, aveva ad oggetto la ripartizione della spesa di risarcimento dei danni arrecati dal dissesto di un terrazzo e le spese legali del giudizio, che ne era scaturito a seguito della delibera condominiale che divideva queste ultime fra tutti i condòmini e non fra i soli partecipanti alla comunione parziale.
Nella specie, il condominio risultava formato da due stabili distinti e separati e il danneggiato aveva evocato in giudizio il Condominio in persona del suo amministratore pro tempore.
La pronuncia che ne era seguita in primo grado aveva condannato il Condominio soccombente a risarcire i danni e a rifondere le spese legali; queste appunto erano state poi indebitamente divise fra tutti i condòmini delle due palazzine e non fra i soli appartenenti alla palazzina interessata secondo i principi del condominio parziale.
Premessa la applicazione dell'art.1126 cod.civ.,il Tribunale affermava in primo grado che la regola speciale di riparto è dettata per le spese di rifacimento del terrazzo ma non anche per le spese legali del giudizio.
Il diverso avviso della Corte di Appello specifica che la norma dell'art.1126 c.c., nel prevedere il riparto delle spese di manutenzione, non può che riguardare
le spese di conservazione, sia per un dato letterale: il termine "manutenzione" equivale a "conservazione" posto che mantenere significa preservare l'integrità; e sia perché, se riguardasse il riparto in base all'utilità, sarebbe un inutile doppione del secondo comma dell'articolo in esame.
Ciò detto si può quindi affermare che nell'ipotesi di condominio parziale tutte le spese gravano esclusivamente in capo ai partecipanti, come conseguenza della delimitazione dell'appartenenza, e verranno ripartite proporzionalmente alle quote o all'uso a seconda che riguardino spese di conservazione o spese di godimento.
Tali spese non possono essere limitate alle spese di godimento e di manutenzione, dovendosi comprendere, in ragione dell'appartenenza di tali beni solo ai condòmini facenti parte del condominio parziale, tutte le spese inerenti a tali beni, quindi anche le spese attinenti al risarcimento dei danni, ovvero le spese legali che il condominio ha sostenuto, o deve corrispondere in forza di una condanna, in relazione a tali beni.
Da ciò deriva che, quando l'amministratore dell'intero condominio, abbia rappresentato, come avvenuto nel caso di specie, solo i partecipanti del condominio parziale, in quanto l'oggetto verteva su beni di esclusiva pertinenza di detto condominio, non può l'assemblea porre le spese legali a carico di soggetti estranei a detto condominio, sol perché rappresentano l'intero complesso condominiale.
Dovrà fare applicazione dei criteri normativi previsti in materia di condominio parziale, escludendo da ogni spesa, anche legale, i condòmini non facenti parte del condominio parziale.
La Corte di Appello di Roma ha quindi riformato la Sentenza del Tribunale nel senso sopra indicato.