
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
In caso di condominio parziale sono legittimati a deliberare solo i partecipanti alla comunione limitata e ne sono esclusi gli altri condòmini che non ne fanno parte
Tribunale di Roma 17 ottobre 2024 n.15748
Il principio stabilito dal Tribunale capitolino è ormai pacifico, ma giova ricordare che in molti casi sfugge all’assemblea la necessaria attenzione alla separazione delle spettanze di voto e di spesa nei casi in cui un bene sia oggettivamente destinato a servire una parte soltanto dell’edificio.
La pronuncia in rassegna esprime il principio in base alla particolare fattispecie decisa.
Il Condominio è composto nella sua interezza da due corpi di fabbrica (palazzina A e palazzina B), ciascuno diviso in quattro scale (A-D e E-H).
Ciascun corpo di fabbrica ha una copertura piana a lastrico solare.
La controversia nasce dall’impugnazione della delibera condominiale “plenaria” di entrambi i corpi di fabbrica A e B che deliberava negativamente in ordine alla spesa di manutenzione del lastrico di copertura soprastante la sola scala E del corpo di fabbrica B.
L’impugnazione veniva proposta dai condòmini della scala E interessata, al fine di evitare interferenze da parte di appartenenti alle altre scale del condominio, non legittimati al voto.
Il Tribunale di Roma osserva tuttavia che non è esatto invocare l’appartenenza in condominio parziale del “terrazzo della scala E”, atteso che la copertura del corpo di fabbrica B è realizzato in unica gittata uniforme e piana e non presenta setti o altre costruzioni idonee a ravvisarne autonomia strutturale rapportata alla singola scala.
Il Tribunale ha quindi ritenuto infondata la domanda degli impugnanti sotto tale aspetto.
La pronuncia del Tribunale di Roma impone massima attenzione, dunque, alla spesso leggera attribuzione di spese ad un “condominio parziale” che in realtà non presenta caratteri distintivi sufficientemente univoci.