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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Non è legittima la realizzazione di una uscita di sicurezza nella chiostrina condominiale a servizio di un locale commerciale in quanto muta la destinazione del bene comune

Tribunale di Roma, 23-11-2020 n.16526


La questione dedotta in lite, decisa dal Tribunale di Roma, riguardava il diniego espresso dall'assemblea condominiale alla richiesta del gestore di locale commerciale di aprire un'uscita di sicurezza, necessaria per esercitare l'attività, nella chiostrina condominiale.

La delibera di diniego era stata impugnata, motivando la domanda con l'assenza di pregiudizio per la destinazione del bene, in quanto la chiostrina avrebbe pur sempre mantenuto la propria destinazione di fornire aria e luce alla unità immobiliari ivi prospicienti.

La difesa del Condominio sosteneva invece che l'uscita di sicurezza avrebbe portato a transitare nella chiostrina un numero di avventori estranei al condominio, attribuendo alla chiostrina funzioni e destinazione che non le appartenevano.

Il Tribunale di Roma respinge la domanda in quanto la chiostrina pur conservando la funzione di dare aria e luce agli appartamenti, acquisirebbe per effetto di tale intervento, una utilizzazione ulteriore e radicalmente diversa rispetto a quella di dare aria e luce: il transito, e non da parte di un condomino, ma da parte di una pluralità di soggetti estranei al condominio, meri avventori della sala giochi.

Tale utilizzazione si rileva pertanto incompatibile "sul piano qualitativo" con la funzione della chiostrina ed ancor prima con la sua natura di bene comune ai soli condomini dello stabile.

La pronuncia in esame richiama una precedente pronuncia (Cass.30-12- 2015 n.26129) in relazione al caso in cui i proprietari di un bar con accesso dalla pubblica via consentivano ai propri avventori di utilizzare i servizi igienici sito al piano superiore, fruendo, per raggiungerli, dell'androne e delle scale condominiali.

Tale condotta, seppure non idonea a creare un asservimento del bene comune alla proprietà esclusiva del condomino, comportava un palese mutamento della destinazione della scala di accesso agli appartamenti del fabbricato perché ad un utilizzo normale di essa da parte dei condomini (e delle persone dirette alle unità abitative di costoro) si aggiungeva una sorta di utilizzo costante da parte del pubblico, cioè degli avventori di un esercizio commerciale non servito da detta scala quanto all'accesso, utilizzo che altera "il rapporto di equilibrio tra i diritti concorrenti dei singoli partecipanti e pregiudica anche la riservatezza, oltre che la sicurezza, degli altri condomini che si trovano a dover sopportare il transito di persone estranee all'interno dell'edificio condominiale".


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 181/2021


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