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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Nel condominio parziale le decisioni sono adottate dall'assemblea di coloro che ne traggono utilità e non occorre la costituzione di uno specifico condominio parziale (fattispecie in tema di comunione box)

Tribunale di Roma, sentenza 17 giugno 2020, n. 8715


La fattispecie del condominio parziale ha maturato un assetto disciplinare che, partendo dalla scarna disposizione dell'art.1123 co.3 c.c., si è arricchito delle acquisizioni maturate dalla giurisprudenza nel corso degli anni. Il condominio parziale, che non ha rilevanza nelle vicende "esterne" del condominio assume rilevanza esclusivamente interna quando si tratta di deliberare riguardo a cose, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato (o gruppo di fabbricati). In tale ipotesi, il "quorum", costitutivo e deliberativo, dell'assemblea nel cui ordine del giorno risultino capi afferenti alla comunione di determinati beni o servizi limitati solo ad alcuni condomini, deve essere calcolato con esclusivo riferimento a costoro ed alle unità immobiliari direttamente interessate.

Ne deriva che non sussiste il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose, ai servizi, agli impianti, da parte di coloro che non ne hanno la titolarità.
La pronuncia riguarda, nel merito, le travagliate vicende della attribuzione delle spese della comunione parziale dei box, che originariamente si erano costituiti in un apposito "condominio box" poi dichiarato illegittimo.
Secondo la pronuncia in esame il condominio parziale risponde all'esigenza di assegnare le decisioni inerenti all'amministrazione di alcune cose comuni, che possono fornire utilità solo ad una parte dei condòmini, solo a questi ultimi, i quali, ai sensi dell'art.1123 co.3 c.c., devono sostenerne i costi, in ossequio al principio di giustizia per cui i poteri gestionali spettano a chi paga.
Il condominio parziale non esige un fatto o atto costitutivo a sé, ma insorge ope legis, in presenza della condizione materiale o funzionale giuridicamente rilevante, finendo per coesistere nell'edificio con la più vasta organizzazione configurata dal condominio (vedasi Cass.17-6-2016 n.12641).
In altri termini, non vi è alcuna necessità di costituire il c.d. "condominio box", ma è sufficiente attribuire le spese del bene in comunione parziale a coloro che ne fruiscono, mantenendo l'unicità dell'amministrazione e senza.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 179/2020


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