Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
La Cassazione conferma e precisa il proprio indirizzo in tema di responsabilità per custodia nel caso di infiltrazioni da lastrico solare o terrazzo esclusivo.
Corte di Cassazione 14 giugno 2021 n.16741
In tema di condominio negli edifici, la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo è riconducibile nell'ambito dell'illecito extracontrattuale (aquiliano), sicché, in sede di azione risarcitoria, risultano chiare le diverse posizioni del titolare dell'uso esclusivo e del Condominio.
Il primo, colui che la l'uso esclusivo del bene, è tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 cod. civ., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione.
Il secondo, il Condominio in persona del suo amministratore, è tenuto, ex artt. 1130, primo comma, n. 4, e 1135, primo comma, n. 4, cod. civ., a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio.
Dalla attrazione del danno da infiltrazioni nell'ambito della responsabilità civile da custodia derivano, in sintesi, le seguenti conseguenze:
a) innanzitutto, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale, prime fra tutte quelle relative alla prescrizione ed alla imputazione della responsabilità, dovendosi affermare che del danno provocato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello risponde il proprietario o il titolare di diritto di uso esclusivo su detti beni al momento del verificarsi del danno;
b) trova applicazione, altresì, la disposizione di cui all'art. 2055 cod. civ., in tema di responsabilità solidale, ben potendo il danneggiato agire sia nei confronti del singolo condomino che del Condominio; la norma dell'art.2055 cod.civ., infatti opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori "pro quota", anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo;
c) trova, infine, applicazione l'intera disciplina dell'art. 2051 cod. civ., anche per i limiti all'esclusione della responsabilità del soggetto che ha la custodia del bene da cui è conseguito il danno, ove possa dimostrare che il danno è derivato dal manifestarsi di un caso fortuito.
Va qui ricordato che si assimila al caso fortuito qualsiasi condotta che possa interrompere il nesso causale fra l'evento dannoso (le infiltrazioni) e la responsabilità del custode, ivi compreso il fatto del terzo o anche di colui che si assume danneggiato.






















