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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

I pannelli fotovoltaici installati dal singolo condòmino non possono impedire il pari utilizzo successivo da parte degli altri

Tribunale di Trani, 17 gennaio 2025, n. 66


Il Tribunale in epigrafe ha ribadito – uniformandosi ad un ormai costante orientamento di legittimità - che l’art. 1102 c.c. attribuisce al comproprietario il diritto di utilizzazione e di godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso.Sussiste, tuttavia, il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto attraverso una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari.

Come è noto, l’uso della cosa comune da parte di ciascun condòmino è sottoposto, secondo il disposto dell’articolo 1102 cod. civ., a due fondamentali limitazioni, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nell’obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condòmini.

La norma in parola, intesa, altresì, ad assicurare al singolo partecipante, nell’esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa, legittima quest’ultimo, entro i limiti ora ricordati, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, non potendosi intendere la nozione di “uso paritetico” in termini di assoluta identità di utilizzazione della “res”, poiché una lettura in tal senso della norma “de qua”, in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condòmino, di fare, della cosa comune, qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio.

Tuttavia, l’uso della cosa comune è informato ad un principio di solidarietà che impone un ragionevole bilanciamento degli interessi ogniqualvolta anche gli altri possano voler fare analogo uso del bene.

Pertanto, laddove si configuri, ai sensi della citata disposizione, un abuso della cosa comune per l’impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno di questi è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi consentendogli di ottenere giudizialmente la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un’azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà.

Nel caso in esame il Tribunale di Trani ha accolto la domanda dell’attore e ha condannato la convenuta a ridimensionare l’impianto fotovoltaico – che essa aveva realizzato sul tetto condominiale al servizio esclusivo della propria unità immobiliare - nella misura indicata dal CTU, poichè nella circostanza gli altri condòmini, a seguito dell’intervento, non potevano più disporre di un’area di superficie sufficiente a soddisfare analoghe esigenze, residuando sulla copertura condominiale uno spazio troppo limitato.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 209/2025


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