Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
È nulla la delibera dell'assemblea che approva i lavori di coibentazione dell'edificio se comportano il restringimento della superficie del balcone esclusivo
Tribunale Busto Arsizio Sent.16-12-2021 n.1788
La controversia origina dall'impugnazione di delibera assembleare, intrapresa da una condòmina che lamentava l'illegittima riduzione della superficie del proprio balcone che sarebbe conseguita all'esecuzione dei lavori del c.d. superbonus.
Tali lavori, consistenti nell'apposizione di pannelli isolanti, avrebbero infatti aumentato lo spessore della parete perimetrale dell'edificio in corrispondenza del balcone della impugnante, riducendone indebitamente la superficie calpestabile.
Il condominio si difendeva sostenendo che l'aumento di spessore, comunque non negato, avrebbe in ogni caso comportato una riduzione trascurabile della detta superficie.
Il Tribunale di Busto Arsizio, richiamandosi alla Cass.4806/2005 in tema di nullità delle delibere, ha stabilito che in relazione alla consistenza e portata delle opere la riduzione di superficie calpestabile del balcone sarebbe rilevante.
Per l'effetto ha ritenuto nulla la delibera.
A sostegno della decisione adottata il Tribunale ha richiamato la pronuncia del Tribunale di Roma, 16 dicembre 2020, n.17997 secondo la quale parimenti "è nulla, per lesione del diritto di proprietà dei condòmini, la delibera che approva la realizzazione di un cappotto termico nell'edificio condominiale in quanto determina una riduzione della superficie utile del piano di calpestìo deibalconi e terrazzi di alcuni proprietari"
La pronuncia in commento, dunque, è espressione dell'orientamento che privilegia l'interesse del singolo a fronte di un interesse collettivo al beneficio dell'efficientamento termico dell'intero edificio.
Di altro avviso è il Tribunale di Milano, che con la sentenza n.30843/2021 ricorda che "l'assemblea condominiale non può validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni" (Cass. 7042/2020; cfr. altresì la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 4806/2005)."






















