Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
È configurabile la ratifica della spesa per il contratto di assicurazione da parte dell'assemblea, se l'importo periodico è stato sempre approvato annualmente.
Corte di Cassazione, sentenza 12 ottobre 2021 n.27719
In tema di condominio negli edifici, è configurabile la ratifica del contratto di assicurazione dello stabile condominiale, stipulato dall'amministratore non investito del relativo potere dall'assemblea, qualora il premio sia stato periodicamente pagato all'assicuratore mediante approvazione annuale da parte dell'assemblea dei rendiconti di spesa, non occorrendo a tal fine che l'argomento sia stato espressamente posto come tale all'ordine del giorno dell'assemblea poiché si verte in ipotesi di ratifica tacita.
L'assemblea di condominio può infatti ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall'amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza, purché non voluttuarie o gravose, e, di conseguenza, approvarle, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva di delibera di esecuzione.
Il principio espresso dalla pronuncia in commento si rivela particolarmente utile e interessante.
Può configurarsi una ratifica tacita, da parte dell'assemblea, della spesa per l'assicurazione del fabbricato, ove questa sia stata sotenuta peridicamente dall'amministratore senza contestazione alcuna e approvata dai condòmini annualmente all'approvazione del rendiconto.
La giurisprudenza ha sempre escluso che la spesa per l'assicurazione rientri fra gli atti conservativi che l'amministratore può compiere senza alcuna preventiva autorizzazione dei condòmini; poichè la stipula del contratto di assicurazione non rientra fra le attibuzioni di legge dell'amministratore, è anzi richiesto che tale spesa sia espressamente e previamente autorizzata dai condòmini.
Su tale acquisizione alcune compagnie di assicurazione, quando ricevono disdetta del contratto, autonomamente inviata da parte del'amministratore, hanno elaborato una prassi di contestazione della mancanza di autorizzazione dell'assemblea a tale cessazione, sia pure nei termini, del contratto di assicurazione: sostengono talvolta, infatti, che se l'amministratore deve essere previamente autorizzato alla stipula, altrettanto deve essere previamente autorizzato alla disdetta, non potendo valere una successiva ratifica, siccome tardiva rispetto allo scadere del termine contrattuale.
La pronuncia in esame ammette oggi che la spesa per l'assicurazione del fabbricato, sostenuta dall'amministratore senza la relativa specifica autorizzazione dei condòmini, possa però essere da essi ratificata tacitamente mediante l'approvazione del rendiconto che la contiene.
Analogamente potrebbe allora sostenersi che ove nel rendiconto sia indicata la spesa per la stipulazione di una nuova polizza in sostituzione di quella precedentemente disdetta dall'amministratore, sia ratificata tacitamente non solo la spesa dell'assicurazione, ma anche la disdetta comunicata alla precedente compagnia assicurativa.
Si attendono dalla giurisprudenza di merito applicazioni del principio didiritto espresso dalla S.C.






















