
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il rifiuto del Condominio di abbattere le barriere architettoniche costituisce comportamento discriminatorio nei confronti dei disabili.
Cass., 15 giugno 2023, n. 17138
Questa interessante pronuncia della Suprema Corte origina dalla controversia instaurata fra un disabile e un condominio per la presenza di barriere architettoniche che impedivano una concreta accessibilità dell'immobile.
In particolare, il disabile lamentava di non poter accedere all'appartamento della sorella, sito nello stabile e pertanto di non potere farle visita a causa della presenza di barriere architettoniche insormontabili.
Il Supremo Collegio ha quindi statuito che "in materia di tutela antidiscriminatoria delle persone con disabilità vittime di disparità di trattamento nell'ambito di un contesto condominiale, costituisce discriminazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 67/2006, la situazione di inaccessibilità all'edificio determinata dall'esistenza di barriere architettoniche".
La pronuncia si conforma ad un orientamento espresso già dalla Sentenza della Cass.13-02-2020 n. 3691 in tema di tutela antidiscriminatoria nella materia delle barriere architettoniche.
La Corte ha in passato già affermato che l'esistenza di "ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo dell'eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime", consentendo loro "il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l'accessibilità sia impedita o limitata" ciò, a prescindere, "dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi" (così, in motivazione Cass. Sez. 3, sent.23 settembre 2016, n. 18762, Rv. 642103-02).
Una conclusione, questa, ribadita nella pronuncia in commento, che appare in linea con la necessità di assicurare alla normativa suddetta un'interpretazione estensiva conforme a Costituzione, se è vero che - come sottolinea la stessa giurisprudenza costituzionale - l'accessibilità "è divenuta una "qualitas" essenziale perfino degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici" (così, Corte cost., sent. n. 167 del 1999; nello stesso senso, Corte cost. sent. n. 251 del 2008).
Del pari, si è sottolineato come "il superamento delle barriere architettoniche - tra le quali rientrano, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del d.P.R. n. 503 del 1996, gli «ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti» - è stato previsto (comma 1 dell'art. 27 della legge n. 118 del 1971) «per facilitare la vita di relazione » delle persone disabili", evidenziandosi che tali principi "rispondono all'esigenza di una generale salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili e trovano base costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest'ultima nel significato, proprio dell'art. 32 Cost.,comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica" (così, nuovamente, Corte cost. sent. n. 251 del 2008).