Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il diritto di abitare
Art. 1117-1102-1120-1136 c.c. - Legge n. 220/2012
Dossier 206 – 01/03/2025 – Belperio
Il diritto di abitare
L'articolo esplora il principio di solidarietà condominiale, analizzando come il diritto fondamentale all'abbattimento delle barriere architettoniche prevalga spesso su altri interessi, incluso il diritto di proprietà, grazie a un quadro giurisprudenziale consolidato.
1. Il Principio Guida: Solidarietà Condominiale
- La solidarietà in condominio non è solo buon senso, ma un principio sociale che mette al primo posto il diritto alla salute e a una normale vita di relazione.
- Il diritto di proprietà passa in secondo piano rispetto al diritto fondamentale all'eliminazione delle barriere architettoniche.
- La Corte di Cassazione ha più volte affermato che installazioni come ascensori o rampe sono possibili anche contro il parere degli altri condòmini.
2. L'Ascensore: Innovazione "Agevolata" e Diritto Individuale
Approvazione Agevolata: L'installazione di un ascensore per eliminare barriere architettoniche è un'innovazione "virtuosa". Richiede la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (maggioranza più bassa del normale).
Diritto Individuale:
In base all'articolo 1102 c.c., un solo condomino (disabile o con difficoltà di deambulazione) ha il diritto di installare l'ascensore anche con il dissenso dell'assemblea.
Riparto delle Spese:
- Se deliberata dall'assemblea: le spese si ripartiscono tra tutti i condòmini.
- Se realizzata da un solo condomino: le spese di installazione sono a suo esclusivo carico. In questo caso, solo lui avrà inizialmente il diritto d'uso (es. con un sistema di chiavi).
- Altri condòmini potranno in seguito usufruirne, pagando la quota di contribuzione per l'installazione e impegnandosi a sostenere i costi di manutenzione.
Limiti Rimangono: L'innovazione non deve pregiudicare stabilità, sicurezza o decoro architettonico dell'edificio.
3. I Posti Auto Riservati
Negli edifici costruiti dopo il 1989 è obbligatorio prevedere posti auto riservati ai disabili (1 ogni 50 posti, larghi almeno 3,20 m).
Negli edifici più vecchi:
- Se l'edificio è in ristrutturazione, si applica la legge 13/1989 e il posto deve essere riservato.
- In assenza di ristrutturazione, per assegnare un posto auto in via esclusiva a un disabile serve una delibera assembleare unanime.
4. Le rampe per Dislivelli
- L'installazione di rampe per il passaggio di sedie a rotelle non richiede l'assenso dell'assemblea.
- Sono considerate opere di "edilizia libera", quindi non servono particolari permessi amministrativi.
- Anche in questo caso, valgono i limiti del rispetto del decoro e della sicurezza.
5. Conclusione
Il principio di solidarietà, se condiviso, trasforma il condominio in un luogo di inclusione e rispetto reciproco. Le norme e la giurisprudenza forniscono strumenti concreti per garantire a tutti il diritto fondamentale di abitare la propria casa in modo dignitoso e autonomo, superando gli ostacoli fisici e, a volte, anche la reticenza della comunità condominiale.
Generato con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 206/2025 – Francesca Belperio - Allieva della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia.






















