Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
L'installazione di un ascensore nel condominio è sempre possibile, trattandosi di intervento per abbattere le barriere architettoniche
Corte di Cassazione, 04 febbraio 2021 n.2636
La vicenda portata all’attenzione della Corte di Cassazione investe, fra gli altri, alcuni profili processuali particolarmente complessi che qui non vengono accennati.
Nel merito la controversia muove dalla impugnazione di una delibera condominiale che riteneva di revocare quanto deliberato nelle sei precedenti decisioni dell’assemblea in merito alla installazione di un impianto di ascensore nel condominio.
In sostanza l’assemblea, esaminava per ben sei volte sempre positivamente la documentazione tecnica e amministrativa via via formatasi sull’argomento in discussione, anche alla luce delle possibilità concesse dalla legge 13/1989 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche.
Nell’ultima delibera, quella impugnata, l’assemblea ritornava invece sui propri passi in quanto sarebbe mancato, fra i documenti già raccolti, il progetto esecutivo dell’impianto.
Impugnata dagli interessati tale ultima delibera preclusiva, la Corte di Appello, al pari del Tribunale in prime cure, aveva ritenuto nulla la delibera impugnata perché la revoca delle precedenti decisioni era sostanzialmente immotivata.
Ricorrono in Cassazione due condòmini sostenendo che la Corte di Appello
di Napoli sarebbe indebitamente entrata nel merito delle valutazioni di opportunità riservata all’assemblea.
In realtà la Corte di Appello aveva ritenuto che il ripensamento dell’ultima delibera non potesse essere giustificato, atteso che i condòmini promotori dell’installazione avevano già conseguito una “autorizzazione” ad installare l’impianto, sussistendo i presupposti della legge 13/1989 e nel rispetto dei limiti di cui all’art.1120 c.c., e non essendo intervenuti fatti nuovi che giustificassero la decisione negativa.
La Corte precisa in motivazione che l’assemblea ha certamente il potere di deliberare nell’interesse collettivo, le modalità di utilizzazione dei beni comuni, nella specie ai fini di autorizzare l’installazione di una ascensore in aree condominiali, come ha anche il potere di revocare le proprie precedenti deliberazioni, ancorché mai impugnate, ed ha anche il potere di stabilirne liberamente gli effetti, ad esempio rivalutando la corrispondenza dell’innovazione ai limiti di cui agli artt,1120 e 1121 c.c.
In particolare, prosegue l’ordinanza, l’assemblea può approvare l’installazione di un ascensore sulle parti comuni per eliminare le barriere architettoniche conformemente alla legge 13/1989 con la maggioranza agevolata di cui all’art.1136 c.2 c.c.; oppure, in caso di rifiuto o inerzia del condominio, l’innovazione può essere realizzata dai singoli interessati a proprie spese.
La eventuale “autorizzazione” concessa dall’assemblea ad apportare tale modifica su iniziativa dei soli condòmini richiedenti e sulla base di uno specifico progetto assume allora “il valore di mero riconoscimento dell’attuale inesistenza di un contrario interesse o di concrete pretese da parte degli altri condòmini a questo tipo di utilizzazione delle parti comuni”.
Tuttavia, prosegue la Corte nel provvedimento in rassegna, tale delibera autorizzativa della realizzazione dell'impianto “non può ritenersi perciò simmetricamente produttiva di un autonomo diritto acquisito dai condòmini o da terzi […] rimanendo così revocabile dalla medesima assemblea sulla base di una rivalutazione di dati e apprezzamenti rivolti alla realizzazione degli interessi comuni e alla buona gestione dell’amministrazione”.
E’ vero che è precluso al giudice l’esame del merito e della congruità della decisione assembleare, salvo che l’indagine sia volta a verificare che l’apprezzamento dei condòmini sia affetto da eccesso di potere, con conseguente grave pregiudizio per la cosa comune.
Ne conclude l’ordinanza per l’insufficienza della decisione della Corte di Appello che si è limitata a ritenere invalida la delibera di revoca delle precedenti decisioni positive, poiché si sarebbe in realtà dovuto verificare se la delibera impugnata fosse di per sé conforme alla legge o al regolamento, ovvero accertare se l’impianto di ascensore, nonostante la contraria delibera, poteva essere installato dai richiedenti con l’osservanza dei limiti previsti dagli artt.1120 e 1121 c.c.






















