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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

Il Tribunale di Roma conferma il proprio orientamento sulla redazione del rendiconto condominiale secondo il principio di cassa ed evidenzia l'esigenza di rispettare i principi di chiarezza, intellegibilità e trasparenza

Tribunale di Roma, Sent.17 agosto 2021 n.13582 - est.Berti


Due condòmini impugnano il bilancio consuntivo condominiale e la relativa delibera di approvazione, affermando la violazione dei criteri di redazione di cui all'art.1130 bis c.c. ed in particolare la violazione del criterio di cassa, che avrebbe impedito ai condòmini la corretta verifica del rendiconto.

Espletata la CTU, la domanda viene accolta con conseguente annullamento della delibera impugnata.

Nella lucida analisi contenuta nella motivazione, l'estensore della Sentenza puntualizza che il rendiconto condominiale, pur essendo improntato ad una maggiore snellezza rispetto ai bilanci societari, deve comunque essere improntato ai criteri di veridicità e intellegibilità attesa la sua funzione essenziale di fornire ai condòmini un efficace quadro prospettico dell'andamento economico dell'attività compiuta nel loro interesse, sì da consentire la verifica della correttezza dell'operato dell'amministratore nel loro interesse.

La sentenza individua quindi alcuni requisiti minimi, già enunciati in giurisprudenza, che il rendiconto condominiale deve possedere.

In primo luogo deve rispettare i principi di chiarezza, ossia l'agevole intellegibilità per i condòmini generalmente non esperti di contabilità; la correttezza, ossia il rispetto dei criteri di redazione contabile; la veridicità, ossia la fedele rappresentazione dei dati contabili reali, per la rappresentazione delle operazioni di gestione economica e patrimoniale.

La sentenza puntualizza anche le componenti del rendiconto secondo il disposto dell'art.1130 bis c.c.:
- il registro di contabilità svolge la funzione di monitorare le disponibilità liquide del condominio e l'andamento della gestione; esso non può corrispondere all'estratto del conto corrente, dovendo riportare anche i movimenti in contanti oltre a quelli bancari e postali;
- il riepilogo finanziario, consistente nell'analisi delle entrate e delle uscite, che definisce l'avanzo o il disavanzo e "fotografa" la situazione contabile e finanziaria del condominio;
- la nota sintetica esplicativa, che chiarisce l'andamento della gestione, dovendo dare contezza non soltanto della situazione economico-patrimoniale del condominio ma più in generale della complessiva situazione della compagine.

Ciò detto, la sentenza affronta brevemente i criteri contabili che devono presiedere alla redazione del rendiconto, senza negare che sul punto vi sia un contrasto, specialmente nella giurisprudenza di merito sulla scelta del criterio di cassa o quello di competenza.

Il registro di contabilità va necessariamente predisposto applicando il criterio c.d. "di cassa" come anche il conto consuntivo o riepilogo finanziario.

La "situazione patrimoniale" si fonda invece per sua stessa natura sul criterio contabile c.d. "di competenza": costi e "ricavi" relativi al periodo di riferimento vengono registrati indipendentemente dal fatto che abbiamo avuto manifestazione finanziaria, ovvero siano stati effettivamente pagati o incassati.

I saldi contabili devono però ovviamente corrispondere con quelli iniziali della gestione successiva.

Da ultimo la sentenza conferma l'orientamento della sezione che ritiene maggiormente corretta l'adozione del criterio di cassa, conformemente all'orientamento della Corte di Cassazione, ma afferma che sarebbe errato decidere della legittimità o meno di un rendiconto basandosi su un mero formalismo dipendente dal criterio adottato nella redazione del rendiconto.

Occorre invece valutare in concreto se la complessiva documentazione portata all'approvazione dell'assemblea sia completa, sia trasparente e veritiera e se, attraverso la sua consultazione ogni singolo condòmino, anche non dotato di specifiche competenze sia in grado di verificarne la correttezza.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 186/2021


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