Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
La convocazione dell'assemblea deve essere effettivamente ricevuta dal destinatario nei termini di legge
Tribunale di Roma, 18-10-2021 n.16201 est.Amato
Una condòmina ha impugnato la delibera dell'assemblea lamentando di non aver ricevuto il plico contenente la convocazione nel termine di cinque giorni prima della riunione (art.66 d.a.c.c.).
Sosteneva infatti che alla data del tentativo di consegna della raccomandata contenente l'avviso di convocazione (20.10.18), essa non si trovava in casa; prendeva cognizione dell'avviso di convocazione solo in data 25.10.2018, allorquando aveva ritirato il plico raccomandato presso l'Ufficio Postale, lo stesso giorno della adunanza in prima convocazione.
Il condominio osservava invece che il destinatario di una convocazione spedita con raccomandata dall'amministratore di condominio, deve ritenersi a conoscenza della medesima il giorno in cui il postino lascia il relativo avviso nella cassetta postale, essendo l'atto in questione (di natura recettizio) entrato nella sua sfera di conoscibilità.
Pertanto, nella fattispecie, il termine di cui all'art. 66 disp. attuaz. c.c. sarebbe stato rispettato.
Il Tribunale osserva che per costante interpretazione della S. Corte (ex multis, Cass. 26 settembre 2013 n. 22047), la disposizione dell'art. 66 disp. att. c.c. esprime il principio secondo cui ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea del Condominio e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare.
Perciò, è necessario che l'avviso di convocazione sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo quale dies ad quem alla riunione dell'assemblea in prima convocazione.
Si applica la presunzione di conoscenza prevista dall'art.1335 c.c. (supe-rabile da una prova contraria che spetta al convocato), in base alla quale si ritiene che l'atto recettizio scritto sia legalmente conosciuto al momento in cui la comunicazione perviene all'indirizzo del destinatario (e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza).
Tuttavia, osserva il Tribunale, il presupposto implicito di tali pronunce sembra rinvenirsi nella considerazione che - pervenuto l'avviso di giacenza nella sfera di disponibilità del destinatario - possa ritenersi entrato in detta sfera anche l'atto contenuto nel plico, in quanto il destinatario può agevolmente recarsi a ritirarlo presso l'ufficio postale.
Invero, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. dell'atto recettizio scritto giunto all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma.
Il Tribunale dissente da tale indirizzo, ritenendo che l'arrivo dell'avviso non sia equiparabile ad un agevole recupero del plico presso l'Ufficio Postale, tanto da poter ritenere tempestiva la conoscenza del contenuto dell'atto.
Infatti, nel caso specifico, risulta dalla scheda Poste Italiane che il recapito è stato tentato il 20.10.2018 (sabato) e il plico è poi transitato presso lo Sportello Inesitate, divenendo disponibile per il ritiro solo il successivo 24.10.2018.
La materiale impossibilità di ritirare il plico prima della data del 24.10.2018 non consente, dunque, di affermare che l'avviso di giacenza abbia avuto, già a partire dalla data del tentativo di recapito, l'idoneità a consentire il ritiro dell'atto.
Va pertanto escluso che la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. potesse operare dal 20.10.2018.
Ne è conseguito l'accoglimento dell'impugnazione della delibera per difetto di convocazione.






















