Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Per il Tribunale di Monza è legittimo l'invio a mezzo email della convocazione all'assemblea.
Tribunale di Monza 3 marzo 2022 n.509
Il Tribunale di Monza ha rigettato l'impugnazione della delibera dell'assemblea per difetto di convocazione.
La vicenda origina dalla contestazione, da parte di una società condòmina, della modalità di convocazione della stessa a mezzo email anziché con uno dei modi stabiliti dall'art.66 d.a.c.c..
Tale disposizione di attuazione delle norme del codice civile in tema di condominio, stabilisce che la convocazione possa farsi solo a mezzo di posta raccomandata, raccomandata a mano, fax, o posta elettronica certificata.
La finalità evidente è quella di assicurare la prova di ricezione della convocazione ed evitare il contenzioso, florido in passato, circa la carente convocazione del condòmino.
La norma dell'art.66 d.a.c.c. è indicata dal successivo art.72 come disposizione non derogabile.
Nella sentenza in commento, tuttavia, il Tribunale di Monza, prende atto che era stata la stessa società condòmina a chiedere in precedenza l'invio "di tutte le future comunicazioni e documentazioni" a mezzo semplice posta elettronica, né tale richiesta era stata poi da essa revocata.
Ne consegue che la convocazione, secondo tale Giudice, è valida, avendo la stessa attrice accettato consapevolmente il rischio del mancato recapito della convocazione, nel contempo intendendo essa stessa derogare il disposto dell'art.66 citato.
Per contro, l'amministratore, inviando la convocazione con tale mezzo, avrebbe solamente aderito alla richiesta della società condòmina, andando esente da qualsiasi responsabilità.
Va detto, per completezza espositiva, che tale interpretazione estensiva, sia pure non solitaria (Corte di Appello Brescia 4/2019), si pone tuttavia in contrasto con un indirizzo prevalente di segno contrario che privilegia invece l'inderogabilità dell'art.66 d.a.c.c. e la tassatività dei mezzi di trasmissione della convocazione ivi indicati.





















