Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
L'amministratore è libero di scegliere la modalità di invio della convocazione e non può essere vincolato da diversa indicazione da parte del condòmino.
Tribunale di Roma, 8 marzo 2022 n. 3600
Si contende in Tribunale circa l'impugnazione di una delibera che, secondo la prospettazione dell'attore, sarebbe invalida per l'errata convocazione del condòmino.
Quest'ultimo infatti era stato a suo tempo convocato a mezzo raccomandata anzichè a mezzo PEC come invece specificamente richiesto all'amministratore.
Il Tribunale ha rigettato tale domanda.
Il Giudicante, richiamandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di nullità/annullabilità della delibera viziata (Cass.SS.UU. n. 9839/2021) ha ritenuto valido il deliberato condominiale non ravvisando irregolarità nella notifica dell'avviso di convocazione al condomino-attore.
Ed infatti - viene argomentato - deve ritenersi legittimo l'operato dell'amministratore che ha proceduto all'invio dell'avviso con plico raccomandato, nonostante diversa richiesta del condomino, essendo stato comunque rispettato il dettato di cui all'art. 66 disp. att. c.c..
È stata rilevata in proposito che la dichiarazione di volontà, espressa dal condomino, di ricevere le comunicazioni tramite posta elettronica certificata non vincola l'amministratore ad un rispetto assoluto, restando ferma la facoltà di scelta tra gli strumenti previsti dall'art. 66 d.a.c.c., in via alternativa.
La pronuncia esprime un principio innovativo: la dichiarazione unilaterale del condomino non è idonea a superare la facoltà di scelta prevista ex art. 66 d.a.c.c., pur avendo detta norma natura dispositiva.





















