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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

La competenza per l'impugnazione di delibera assembleare di spesa si determina in funzione del valore dell'intera delibera e non secondo la quota spettante all'attore

Cassazione 25 maggio 2022 n.16955


Un condòmino impugna la delibera dell'assemblea condominiale avanti il Giudice di Pace lamentandone l'invalidità per mancata convocazione ed altri motivi di merito e chiedendone declaratoria di nullità o pronuncia di annullamento.

Il Giudice di Pace si dichiara incompetente per valore sulla domanda, con ordinanza che viene appellata dal condòmino avanti il Tribunale.

Quest'ultimo Giudice, a sua volta, rigetta il gravame proposto dal condòmino rilevando che effettivamente la domanda non poteva ritenersi limitata alla quota di spesa attribuita al condòmino ma investiva l'intera delibera.

Il condòmino soccombente ricorre allora in Cassazione per motivi sostanzialmente legati alla competenza a giudicare sull'impugnazione.

Nell'ordinanza in rassegna la Corte osserva che nell'azione di impugnazione che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento della delibera viziata, con effetto nei confronti di tutti i condòmini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato e non sulla base del contributo alle spese dovuto dall'attore: la pronuncia infatti non opera solo nei confronti dell'istante né nei limiti della sua ragione di debito, ma investe l'intero deliberato.

In tal senso non possiamo che fare riferimento ad altra pronuncia, Cass.21-03-2022 n.9068 di poche settimane precedente quella in commento, che vi si collega in reciproco completamento e che esprime il seguente principio di diritto:

"nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito".

Si assiste dunque alla riconduzione della competenza a giudicare sull'impugnazione della delibera di spesa a criteri di efficacia generale della pronuncia, legati al valore complessivo del deliberato e svincolati dal valore della sola quota contestata.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 191/2022


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