@contatti|sitemap| LOGIN|
Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

La Cassazione supera la tradizionale contrapposizione fra il criterio di cassa e quello di competenza nella redazione del rendiconto condominiale, privilegiando il rispetto del principio sostanziale di intellegibilità

Cassazione 09 ottobre 2023 n.28257


La recentissima pronuncia del Supremo Collegio apre ancora di più all'utilizzo del criterio di competenza nella redazione del rendiconto condominiale, accanto a quello di cassa, ponendo al primo posto l'esigenza manifestata dal legislatore nell'art.1130 bis cod.civ. di garantire la chiarezza ed intellegibilità del documento a tutti i condòmini.

L'incompletezza formale dei documenti che compongono il rendiconto non può invece inficiare la validità del rendiconto stesso e della delibera che lo approva se viene rispettato il principio della conoscenza concreta dei reali elementi contabili.

Secondo la Corte di Cassazione "Il rendiconto condominiale, a norma dell'art. 1130-bis cod. civ., deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita", documentando gli incassi ed i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, "ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio", con indicazione "anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti", avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati.
Perché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'art. 1137, comma 2, cod. civ., occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130-bis cod. civ. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del condominio, e quelli di cui il bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione (nel caso di specie, enunciando il principio di diritto, la Suprema Corte, respingendo il ricorso proposto dal condomino, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che, nel rigettare l'impugnazione proposta dal ricorrente avverso la delibera assembleare di approvazione del rendiconto, aveva ritenuto che lo stesso fosse nella circostanza rispettoso dei criteri dettati dall'art. 1130-bis cod. civ.).

La pronuncia si pone senz'altro come bussola per la giurisprudenza di merito, che allo stato appare ancora divisa e oscillante sulla valenza formale o sostanziale dei criteri di redazione del rendiconto.
Certamente è destinata ad avere notevole risonanza sulle modalità di adempimento dei doveri di rendiconto in capo all'amministratore.
Sul tema della discrezionalità dell'amministratore nella scelta delle modalità di rendicontazione in funzione della dimensione e complessità dell'ente condominiale di volta in volta amministrato, si veda Corte di Appello Milano 1816/2023 per la quale: "compete all'amministratore la scelta di come redigere il rendiconto, non solo secondo la propria diligenza professionale ma anche secondo le dimensioni del condominio potendo adottare per quelli di modeste dimensioni un rendiconto meno analitico" per concludersi con la "dirompente" proposizione con cui si sottolinea la "discrezionalità in capo all'amministratore in merito alle concrete modalità di redazione del rendiconto condominiale".


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 199/2024