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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

L'interesse all'annullamento di una delibera condominiale non può limitarsi alla sola rimozione dell'atto, ma deve fondarsi su un interesse patrimoniale e deve persistere al momento della decisione giudiziale

Cassazione 14 giugno 2024 n.16654


Con questa interessante pronuncia la Corte di Cassazione conferma consolida il proprio indirizzo interpretativo in tema di interesse all'impugnazione.
Il Supremo Collegio ricorda infatti che fra le condizioni essenziali dell'azione deve includersi anche l'interesse dell'impugnante ad ottenere una pronuncia di annullamento.
Questo interesse non può essere limitato alla sola rimozione dell'atto che si assume viziato.

L'interesse alla semplice rimozione dell'atto impugnato deve essere infatti sorretto da una qualche utilità, anche patrimoniale, che il ricorrente riceverebbe all'esito positivo dell'impugnazione.
Pertanto, secondo la pronuncia in argomento, per giustificare l'azione di annullamento di una delibera viziata, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., è necessario che il condòmino ricorrente sia sorretto da un interesse diverso ed ulteriore rispetto a quello della semplice rimozione dell'atto e che dimostri tale presupposto.

Afferma la Corte che "non può certo sostenersi che la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, non sia subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale (Cass. ord. n.5129/2024)".
La sentenza in commento aggiunge anche rilevantissime considerazioni in tema di persistenza dell'interesse ad impugnare come sopra delineato.
La legittimazione ad impugnare le deliberazioni dell'assemblea appartiene a colui che sia condòmino e che possa vantare un interesse ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo determinato dall'assemblea, mentre l'interesse ad agire è sotteso ad una lesione di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata.

Ne consegue che l'azione di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c. presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore, non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, determinando, di regola, la perdita di tale status il conseguente venir meno dell'interesse ad agire dell'istante ad ottenere giudizialmente una caducazione o una modifica della portata organizzativa della delibera impugnata; la perdita della qualità di condòmino (ad esempio nel caso di vendita dell'immobile da parte del condòmino) può lasciar sopravvivere l'interesse ad agire solo quando l'attore vanti un diritto in relazione alla sua passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità della delibera presa allorché egli era ancora condomino, ovvero quando tale delibera incida tuttora in via derivata sul suo patrimonio.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 203/2024