
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
In caso di contestazione l'amministratore è tenuto a dimostrare che la richiesta del condòmino di accedere alla documentazione condominiale non è compatibile con le modalità stabilite
Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza 20 febbraio 2020, n. 4445
Un’altra pronuncia di interesse, che contribuisce a formare un indirizzo giurisprudenziale ormai costante, riguarda sempre la richiesta del condòmino di ottenere l’accesso ai documenti condominiali presso l’amministratore.
Secondo questa pronuncia, questa volta della Corte di Cassazione, in tema di condominio negli edifici, il condomino ha senz’altro il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all’assemblea condominiale.
A tale diritto corrisponde l’onere dell’amministratore di predisporre un’organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto e della esistenza dei documenti della quale i condomini siano informati.
E il condòmino è tenuto a rispettare tale organizzazione, senza che la sua richiesta possa ostacolare l’attività dell’amministratore o, peggio, che possa essere vessatoria.
Ma ove si verificasse tale circostanza, è l’amministratore a dover dare prova che la richiesta non è conforme alle modalità previamente communicate ai condòmini.
Pertanto, a fronte della richiesta del condòmino di accedere alla documentazione contabile per gli indicati fini di partecipazione consapevole ad un’assemblea che su quei documenti debba esprimersi, l’onere della prova della inesigibilità della richiesta e della sua non compatibilità con le modalità previamente comunicate incombe sull’amministratore e, quindi, in sede di impugnazione della delibera assembleare, al condominio, ove intenda resistere all’azione del condomino dissenziente.
Va infatti ricordato che ove il condòmino non abbia potuto esercitare il diritto di accedere alla documentazione condominiale per informarsi congruamente in ordine all’oggetto della riunione, quando tale circostanza non sia imputabile al medesimo condòmino, costituisce motivo di impugnazione della delibera.
In sostanza, se il condòmino pretende di avere la documentazione in modo irragionevole e non conforme alle modalità di accesso previamente communicate ai condòmini dal’amministratore, l’impossibilità di accogliere la richiesta deve essere dimostrata dall’amministratore.