
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il diritto del condòmino ad informarsi prima dell'assemblea deve conformarsi alle modalità previamente comunicate dall'amministratore
Tribunale di Roma, Sent.9 aprile 2020 n.5969
Spesso i condòmini, in vista di una riunione condominiale, ritengono di poter pretendere dall’amministratore la trasmissione della documentazione di loro interesse, talvolta chiedono tutto.
E pretendono di averlo subito.
Il Tribunale di Roma, interessato della controversia, conferma che la richiesta del condòmino deve essere formulata ed esercitata entro determinati limiti.
Stabilisce infatti la sentenza in argomento che il diritto dei condomini di essere informati e di prendere visione dei documenti in vista della consapevole partecipazione all’assemblea impone all’amministratore di approntare un’organizzazione seppur minima che consenta di esercitare detto diritto.
Tuttavia l’esercizio del diritto non deve risultare di ostacolo all’attività dell’amministratore stesso, non deve essere contrario ai principi di correttezza e non deve risolversi in un onere economico per il condominio.
Onde l’amministratore, ove sollecitato, rimane tenuto solo a comunicare le modalità per prendere visione dei documenti ed a consentire l’estrazione di copie a spese dei condomini che ne fanno richiesta.
Tale conclusione è in linea con la disposizione di cui all’art.1130-bis comma 2 c.c. che prevede testualmente che i condomini possano in ogni tempo prendere visione dei documenti giustificativi di spesa ed estrarne copia a proprie spese.