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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

Il ritorno del presidente

Artt. 1130 - 1136 c.c. - Art. 66 - 67 - 72 Disp. Att. C.C.


Dossier 193 – 01/01/2023 – Duca
Il ritorno del presidente “fantasma” dell’assemblea

1. La Figura del Presidente: da "Fantasma" a Garante
Nonostante la riforma del 2012 avesse eliminato ogni espresso riferimento normativo al presidente dell'assemblea, la giurisprudenza ne ha sempre riconosciuto l'esistenza e la necessità. Con l'introduzione dell'assemblea in videoconferenza (2020), la figura del presidente è stata reintrodotta espressamente nell'art. 66 disp. att. c.c., che ora ne prescrive la nomina e la sottoscrizione del verbale per le riunioni a distanza.

2. Compiti e Responsabilità del Presidente
Il presidente è il garante del regolare e valido svolgimento dell'assemblea. I suoi compiti principali sono:
- Verificare la regolare convocazione di tutti gli aventi diritto (non è compito dell'amministratore).
- Dichiarare la validità della costituzione dell'assemblea, controllando le deleghe e la legittimazione dei presenti.
- Dirigere i lavori in modo ordinato, assicurando a tutti la possibilità di parola.
- Verificare la sussistenza dei quorum deliberativi.
- Controllare la corretta verbalizzazione e sottoscrivere il verbale insieme al segretario.
La Cassazione (sent. n. 29878/2019) ha chiarito che la responsabilità per una convocazione irregolare (e la conseguente invalidità della delibera) ricade sul presidente, non sull'amministratore.

3. Obblighi Specifici per l'Assemblea in Videoconferenza
Per le riunioni da remoto, gli obblighi del presidente si sono ampliati:
- Verificare il consenso della maggioranza dei condomini (per "teste") alla modalità telematica.
- Identificare a video i partecipanti e allontanare soggetti non autorizzati.
- Verificare la costante connessione di tutti e gestire eventuali problemi tecnici.
- Sottoscrivere e trasmettere il verbale all'amministratore.
L'omessa sottoscrizione del verbale da parte del presidente in un'assemblea in videoconferenza è ora un vizio formale che rende la delibera annullabile.

4. Conseguenze della Mancata Nomina
Per le assemblee in presenza, la giurisprudenza pre-2020 riteneva che la mancata nomina del presidente e del segretario non inficiasse la validità delle delibere, purché fossero rispettati i quorum e redatto un verbale.
Per le assemblee in videoconferenza, invece, data l'espressa previsione di legge, si ritiene che la nomina del presidente sia ora obbligatoria e la sua omissione possa costituire un vizio.
In sintesi, il presidente dell'assemblea è una figura cruciale con compiti di garanzia e controllo. La sua importanza, dopo un periodo di "invisibilità" normativa, è stata pienamente riaffermata con l'avvento delle assemblee telematiche, che hanno reso i suoi adempimenti essenziali per la validità delle deliberazioni.

Sintesi generata con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 193/2023 – Elena Duca - Avvocato.


Dossier condominio 193/2023


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