Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
I social network in condomino
Artt. 1130 - 1136 c.c. - Artt. 66 comma 3 - 71-ter Disposizioni di Attuazione del c.c.
Dossier 179 – 01/09/2020 – Gruppo Giovani
I social network in condomino
1. Canali di Messaggistica Istantanea (WhatsApp)
- Rischi per l'Amministratore: L'uso di WhatsApp per comunicazioni condominiali non è consigliato perché genera un'aspettativa di reperibilità h24 e risposte immediate, sfumando i confini tra vita professionale e privata. Il tono informale può portare a comunicazioni impulsive e difficili da gestire.
- WhatsApp Business: Versione professionale che offre strumenti utili (messaggi automatici, orari di servizio, condivisione account in studio). Tuttavia, va usato con chiare regole: non deve sostituire i canali ufficiali (PEC, mail) e l'amministratore deve educare i condomini a non abusarne, evitando note audio e chiamate vocali per mantenere la professionalità.
2. Social Network per la Pubblicità Professionale
- Quadro Normativo (Codice Deontologico ANACI): Gli art. 4 e 5 vietano mezzi di informazione "contrari alla dignità professionale" (es. volantinaggio, spamming) e l'accaparramento della clientela.
- Dubbio Applicativo: La pubblicità targettizzata su social (es. Facebook Ads) solleva interrogativi. È da considerarsi un'evoluzione digitale del volantinaggio (quindi vietata) o uno strumento lecito? La mancanza di un chiarimento specifico da parte di ANACI crea incertezza per gli amministratori che vogliono promuoversi online nel rispetto delle regole deontologiche.
3. Bacheca Web e Sondaggi Online
Strumenti Utili di Supporto: Bacheche web (su piattaforme gestionali o gruppi Facebook chiusi) e sondaggi online sono strumenti pratici per:
- Comunicare avvisi generali.
- Consultare i condomini su questioni di ordinaria amministrazione (es. scelta estetica di una pulsantiera).
- Migliorare il coinvolgimento e la percezione dell'amministratore.
Limite Chiaro: NON possono sostituire le delibere assembleari dove richiesta per legge. Sono strumenti di consultazione e informazione, non di decisione vincolante.
4. Social Network al posto del Sito Web (ex Art. 71-ter disp. att. c.c.)
- Il Sito Web Istituzionale: L'art. 71-ter impone, su delibera assembleare, l'attivazione di un sito internet del condominio per la consultazione di documenti. Questo garantisce controllo totale, privacy e proprietà dei dati.
- I Social Network NON sono un'Alternativa Equivalente: Utilizzare un gruppo Facebook o un profilo Instagram NON adempie all'obbligo di legge del sito web perché:
1. I dati diventano di proprietà della piattaforma social.
2. La privacy non è garantita allo stesso livello.
3. L'accesso è subordinato alla creazione di un account personale sul social.
Una delibera che imponga l'uso di un social come canale ufficiale sarebbe quindi probabilmente nulla.
5. Criticità Generali e Rischi
- Perdita di Controllo dei Dati: File, immagini e testi condivisi online possono essere facilmente scaricati, modificati e riutilizzati da chiunque vi abbia accesso.
- Fake News e Account Falsi: Il contesto dei social equipara l'amministratore a qualsiasi altro utente, esponendolo al rischio di fake news e interazioni con account falsi ("fake account", "troll").
- Privacy: È difficile garantire che l'accesso ai gruppi o alle pagine sia riservato solo ai condomini aventi diritto, con possibili violazioni della normativa sulla protezione dei dati.
6. Conclusioni e Raccomandazioni
- Canali Ufficiali Obbligatori: Le comunicazioni formali e le convocazioni devono avvenire tramite i mezzi previsti dalla legge (PEC, raccomandata).
- Social e Messaggistica: Solo con Consenso Esplicito e per Finalità Limitate: L'uso di gruppi WhatsApp, Telegram o pagine social può essere solo integrativo e facoltativo, previo consenso individuale e informato di ogni condomino per il trattamento dei propri dati di contatto. Devono essere utilizzati solo per avvisi generici o consultazioni, mai per decisioni vincolanti.
- Separazione Netta: L'amministratore può utilizzare i social per pubblicizzare la propria professionalità su un profilo personale/di studio, ma deve mantenere una netta separazione con la gestione formale e obbligatoria del condominio.
Generato con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 179/2020 – Gruppo Giovani ANACI Roma.
(Letizia Bianchi, Monica Somma, Daniele Cicerchia, Federico Cantiello, Eleonora Taloni, Gabriele Tanzini, Elio Lallopizzi)





















