Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Aspetti giuridici dell'assemblea on-line: necessità di un intervento chiarificatore del legislatore per l'Ecobonus al 110%
Artt. 2363 - 2370 c.c. - Art. 1120, co. 3, c.c. - Art. 1130, n. 10, c.c.
Dossier 178 – 01/07/2020 - Nardone
Aspetti giuridici dell’assemblea on-line:
necessità di un intervento chiarificatore del legislatore per l’Ecobonus al 110%
1. Contesto normativo e problematiche emergenziali
Il documento analizza le difficoltà legate allo svolgimento delle assemblee condominiali durante l’emergenza COVID-19, sottolineando l’assenza di una normativa specifica che regolamenti le riunioni condominiali a distanza. I DPCM di marzo 2020 e il decreto “Cura Italia” hanno vietato gli assembramenti, inclusi quelli condominiali, salvo lo svolgimento con modalità a distanza nel rispetto delle norme sulla convocazione e sulle delibere.
2. Divieto di assembramento e responsabilità dell’amministratore
Le assemblee condominiali rientrano nel divieto di assembramento, con l’unica eccezione dello svolgimento da remoto. L’amministratore che viola il divieto risponde penalmente ex art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) e civilmente per eventuali danni da contagio. Sono sospese anche le assemblee straordinarie previste dagli artt. 1120 c.c. e 66 disp. att. c.c.
3. Possibilità giuridica dell’assemblea online
Non esiste un espresso divieto nelle norme condominiali, ma nemmeno un esplicito riconoscimento. Tuttavia, in ambito societario (art. 2370 c.c.) e nelle norme emergenziali (DL 18/2020) è prevista la partecipazione a distanza. Si ipotizza un’applicazione analogica al condominio, anche alla luce di recenti pronunce della Cassazione che hanno esteso principi societari alle assemblee condominiali.
4. Requisiti per una convocazione ibrida (fisica + telematica)
Per garantire validità e partecipazione, si suggerisce:
1. Indicare nell’avviso un luogo fisico “centrale” dove si terrà l’assemblea.
2. Consentire a tutti i condòmini di partecipare in videoconferenza.
3. Fornire i mezzi tecnici necessari.
4. Garantire parità di trattamento tra partecipanti in presenza e da remoto.
5. Verbalizzare gli interventi e i voti di tutti i partecipanti.
6. Consentire la partecipazione fisica a chi non può o non vuole collegarsi da remoto.
5. Criticità operative e rischi
L’amministratore deve:
- Fornire linee guida tecniche prima dell’assemblea.
- Sospendere la riunione in caso di problemi di collegamento che impediscano la partecipazione di un condòmino.
- Validare le delibere solo se adottate regolarmente prima di eventuali interruzioni.
6. Ecobonus al 110% e urgenza legislativaIl DL Rilancio (art. 119) introduce l’Ecobonus al 110% per interventi di efficientamento energetico e antisismici, ma la normativa condominiale richiede l’approvazione assembleare. Senza una legge che autorizzi esplicitamente le assemblee online, si rischia di vanificare gli incentivi. È auspicabile un intervento legislativo chiarificatore per garantire certezza del diritto e consentire agli amministratori di operare senza rischi di impugnazione.
7. Conclusioni
Sebbene l’assemblea online non sia espressamente vietata, è necessario un intervento del legislatore per disciplinare compiutamente la materia, soprattutto alla luce delle opportunità introdotte dall’Ecobonus. Nel frattempo, è possibile adottare un modello ibrido che rispetti sia le esigenze di partecipazione fisica sia quelle di collegamento da remoto, nel rispetto dei principi di collegialità e dialettica assembleare.
Generato con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 178/2020 – Roberta Nardone - Magistrato.





















