Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
La mancata allegazione del bilancio alla convocazione non costituisce motivo di invalidità dell'assemblea
Corte di Appello Milano 13 aprile 2025 n.1035
In un giudizio di impugnazione di delibera assembleare, la parte impugnante aveva lamentato, fra i numerosi addebiti, che l’assemblea fosse invalida per non avere l’amministratore inviato il bilancio in allegato alla convocazione.
Il tema è stato più volte trattato in giurisprudenza (Cass. civ. sez. II, 5 ottobre 2020, n. 21271) e la soluzione è nota, ma vale la pena ribadire che tale circostanza non integra la violazione di alcun obbligo in capo all’amministratore del condominio.
Secondo la corte territoriale l’obbligo di preventiva informazione dei condòmini in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, a mezzo dell’avviso di convocazione, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l’oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione (in tal senso Cass. civ. sez. VI, 14 giugno 2018, n. 15587; Cass. civ. sez. II,21 settembre 2017 n.21966).
Non è quindi configurabile un obbligo, per l’amministratore del condominio, di allegare allo stesso avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione.
Fermo resta che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull’attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (Cass. civ. sez. II, 19 settembre 2014, n. 19799).
Ove tale richiesta non sia stata avanzata, il singolo condòmino non può poi invocare l’illegittimità della successiva delibera di approvazione per l’omessa allegazione dei documenti contabili all’avviso di convocazione dell’assemblea, né può lamentare che in tal modo si sia violato il suo diritto ad essere informato.
Il condòmino può però impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte (Cass. civ. sez. II, 21 settembre 2011, n. 19210).






















