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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

Il diritto al subentro pro quota nella proprietà dell'ascensore realizzato da un condòmino

Tribunale di Roma, ordinanza 11-11-2020


La vicenda riguarda l'installazione di un impianto di ascensore da parte di un condòmino.

Un altro condòmino, afflitto da patologia che gli impedisce di salire le scale, chiede al primo di partecipare alla proprietà dell'impianto di ascensore anche ai sensi dell'art.1121 c.c. offrendo un importo commisurato al costo di installazione e alle spese di manutenzione, avuto riguardo all'usura dell'impianto al momento del subentro.

Il condòmino installante dapprima chiede una somma esorbitante, poi frappone ostacoli alla richiesta del subentrante.

Nella controversia decisa in sede cautelare dal Tribunale di Roma il richiedente chiede al Giudice di ordinare il subentro nella contitolarità dell'impianto e di determinare le modalità di corresponsione dell'importo da ultimo richiesto dal condòmino installante in cambio del subentro.

Il condòmino resistente afferma che l'eventuale subentro non permetterebbe al subentrante di evitare di salire le scale, rimanendo comunque necessario salire a piedi l'ultima rampa.

Il Tribunale accoglie integralmente la domanda cautelare.

Nota il Giudice in motivazione che per conformazione dei luoghi l'impianto di ascensore non è riservato all'utilizzo del solo condòmino installante, ma consente l'utilizzo anche in capo ad altri che vogliano partecipare ai vantaggi dell'installazione.

Ribadisce il Tribunale che, a fronte dell'installazione di un impianto di ascensore realizzata a vantaggio di uno o più condòmini, gli altri condòmini hanno pur sempre il diritto potestativo di partecipare in seguito ai vantaggi dell'innovazione.

Rimane irrilevante, poi, che rimanga al richiedente la necessità di salire l'ultima rampa di scale, stante che comunque permane il vantaggio di evitarne di ulteriori.

Sotto tale profilo va richiamata una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ord.6129/2017) che in ossequio alle nuove tendenze solidaristiche recepite dalla giurisprudenza sostiene la legittimità di qualunque intervento volto a sopprimere o anche solo attenuare il disagio di chi ha difficoltà di movimento nella fruizione dell'abitazione principale.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 181/2021


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