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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

L'installazione del nuovo ascensore

Artt. 1102-1121 c.c. - Legge 13/1989 - Art. 1117-quater c.c.


Dossier 201 – 01/05/2024 – Casamassima
L’installazione del nuovo ascensore

1. Quadro normativo e principi generali
L'installazione di un nuovo ascensore costituisce un'innovazione che può essere realizzata in tre modi:
- Con delibera assembleare (maggioranze art. 1136 c.c.).
- Con il consenso unanime di tutti i condòmini.
- A cura e spese di uno o più condòmini, anche senza l'approvazione assembleare, ai sensi dell'art. 1121 c.c., qualora l'impianto sia suscettibile di utilizzazione separata.
In quest'ultimo caso, gli altri condòmini hanno un diritto potestativo di subentrare in qualsiasi momento, partecipando ai vantaggi dell'innovazione e contribuendo alle spese di esecuzione e manutenzione, previo pagamento della quota rivalutata.

2. Agevolazioni per le barriere architettoniche
Per le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/1989), la legge prevede maggioranze agevolate per la delibera assembleare. L'unico limite è il pregiudizio alla stabilità o sicurezza dell'edificio. Fino al 2025, per usufruire del bonus fiscale del 75%, è sufficiente la delibera approvata da un terzo del valore dell'edificio.

3. Casi pratici e soluzioni "patologiche"
L'articolo analizza diverse situazioni critiche:
Aderenza parziale illecita: Un condomino proprietario di più unità non può aderire all'innovazione solo per una di esse. L'adesione avviene "per teste" (soggetto), non per unità immobiliare. L'uso dell'ascensore per più unità pagando una sola quota configura un utilizzo abnorme e un indebito arricchimento.
Acquisto successivo: Chi, dopo aver aderito, acquista un altro appartamento nello stabile deve pagare la quota di subentro anche per la nuova unità. Il mancato pagamento configura indebito arricchimento.
Concessione abusiva: Il comproprietario che concede l'uso a un condomino non partecipante (estraneo alla sua sfera dominicale) crea una servitù di fatto e si espone ad azioni legali.
In questi casi, l'amministratore è legittimato a compiere atti conservativi per far cessare gli abusi.

4. Adempimenti per l'amministratore
L'amministratore deve curare una serie di adempimenti, distinti per:
Nuova installazione: Acquisizione documentazione (libretto, certificazioni), comunicazione al Comune, aggiornamento anagrafica condominiale, attivazione utenza elettrica, comunicazione alla compagnia assicurativa, aggiornamento DVRC/DVR, proposta appalto manutenzione, creazione tabella millesimale e regolamento d'uso.
Subentro di un nuovo partecipante: Predisposizione di un documento di subentro condiviso, incarico di valutazione della quota, gestione delle attività per la formalizzazione dell'accordo e aggiornamento della tabella millesimale per inserire i millesimi del subentrante.

Sintesi generata con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 201/2024 – Gisella Casamassima - Direttrice Centro Studi ANACI Roma.


Dossier condominio 201/2024


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