Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
È nulla la delibera dell'assemblea che impedisce al condòmino di installare un ascensore a proprie spese, poiché incide sui diritti individuali
Tribunale di Roma, 22 marzo 2021 n.4953
La vicenda trae origine dall'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale che impediva alla condòmina di installare un ascensore esterno al condominio per il superamento delle barriere architettoniche esistenti nello stabile.
La condòmina impugnante aveva l'esigenza di installare l'ascensore a proprie spese per eliminare le barriere architettoniche dello stabile che impedivano alla anziana madre convivente di spostarsi per ricevere cure mediche.
L'assemblea, alla quale la condòmina aveva presentato idonea documentazione tecnica, aveva negato l'installazione senza adeguata motivazione.
Il Giudice, rilevato che la normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche (vedasi anche le novità del decreto Semplificazioni - art.10 co.3 DL 77/2020) ha ritenuto che ciascun partecipante al condominio può realizzare, a proprie spese, ogni opera di cui alla Legge n. 13/1989 e DL 19-05-2020 servendosi dei beni comuni nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. In materia di abbattimento delle barriere architettoniche, definite come ostacoli fisici che limitano o impediscono gli spostamenti e la fruizione dei servizi soprattutto in favore dei portatori di handicap, la nuova normativa ha reso più agevole la realizzazione delle opere necessarie prevedendo sostanzialmente l'unico limite al pregiudizio della stabilità e sicurezza del fabbricato ed alla tutela del pari diritto che ciascun condomino esercita sulle cose comuni ex art. 1102 c.c.
Il Tribunale di Roma ha quindi ritenuto nulla la delibera, in quanto incidente sul diritto del singolo di usare la cosa comune in modo più intenso, ma sempre nel rispetto del limite del pari utilizzo.






















